Cassazione Penale, Ordinanza n. 18708/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore del condannato ha proposto ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di rideterminazione della pena inflitta con sentenza definitiva, avanzata in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. La richiesta mirava a ottenere una nuova quantificazione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento dei benefici di legge, assumendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale dovesse incidere anche sulla pena già inflitta. La Corte di cassazione ha però rilevato che la questione era già stata risolta in modo costante nel senso opposto, e che il ricorso non introduceva argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a diritto il provvedimento impugnato, osservando che la rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio è dovuta solo se l'esecuzione della pena è ancora in corso, mentre non opera quando il rapporto esecutivo sia esaurito per intervenuta espiazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, ma incidente sulla commisurazione della pena, può rilevare in sede esecutiva solo se l'esecuzione è ancora in corso.
art. 666 c.p.p.
Richiamato implicitamente come giudizio dell'esecuzione, nel quale si valuta l'istanza di rideterminazione della pena.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo, non determinabile con certezza.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando, dopo una condanna irrevocabile, interviene una declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che incide sulla quantificazione della pena, il giudice dell'esecuzione può rideterminare il trattamento sanzionatorio solo se l'esecuzione è ancora pendente.
- Se il rapporto esecutivo si è già esaurito per avvenuta espiazione della pena, non sussiste un dovere di rideterminazione della pena né di rimozione degli effetti pregiudizievoli della norma dichiarata incostituzionale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che reitera una questione già costantemente decisa in senso contrario dalla giurisprudenza di legittimità, senza prospettare argomenti nuovi o diversi.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla disciplina processuale.
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