Sentenza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti: 1) il provvedimento prot. n. -OMISSIS- (-OMISSIS- del 11/07/2022, doc. 1), comunicato tramite racc. a.r. il 20/07/2022 (doc. 2), avente ad oggetto “Annullamento in autotutela dell’attestato di libera circolazione n. -OMISSIS- rilasciato dall’Ufficio Esportazione di -OMISSIS- presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in data 20 marzo 2019, per l’opera ivi indicata come scultura in pietra – Scultura in pietra raffigurante -OMISSIS- […] XIX sec., -OMISSIS-, presentata all’Ufficio Esportazione di -OMISSIS- in data 28 febbraio 2019 e di cui alla denuncia acquisita agli atti con il prot. n. -OMISSIS- in pari data, allegato n. 1 con codice pratica SUE n. -OMISSIS-, e contestuale preavviso di diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione – valore dichiarato in euro e ritenuto congruo -OMISSIS- – Richiesta al Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di procedere al prelievo e alla custodia coattiva del bene de quo”; 2) ove occorra, della “relazione storico-artistica” redatta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di -OMISSIS- allegata al predetto provvedimento prot. n. prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-1 del 11/07/2022) e comunicata, unitamente allo stesso, in data 11/07/2022 (che si produce separatamente, per opportuna praticità, come doc. 3); 3) di ogni altro provvedimento, anche non noto, che sia presupposto, connesso e/o consequenziale, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti avverso il paventato diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione, qualora adottato, nonché di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patiti e patendi in ragione dei provvedimenti adottati (ovvero adottandi).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio dell’attestato di libera circolazione relativo a un manufatto lapideo e contestuale richiesta di custodia coattiva del bene
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione culturale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano acquistato nel 2018 un manufatto inizialmente descritto come fregio decorativo ottocentesco e avevano chiesto il rilascio dell’attestato di libera circolazione ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 42/2004. Dopo una prima improcedibilità dell’istanza, nel 2019 avevano presentato una nuova denuncia, dichiarando che l’opera non proveniva da distacco e che il distacco era comunque avvenuto prima del 1940. L’Ufficio esportazione aveva quindi rilasciato l’attestato di libera circolazione. Durante il successivo restauro all’estero erano emersi la diversa natura del materiale e indizi circa la provenienza del manufatto da un edificio storico tutelato. Sulla base di nuova documentazione fotografica e di una relazione storico-artistica, l’Amministrazione aveva identificato il bene come doccione originariamente appartenente a un complesso monumentale e, ritenendolo bene culturale tutelato ope legis, aveva annullato in autotutela l’attestato, preannunciando il diniego alla nuova autorizzazione e chiedendo la custodia coattiva. I ricorrenti deducevano: violazione degli artt. 1, 3, 10-bis, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza, sostenendo di avere agito in buona fede e fornito tutte le informazioni disponibili; violazione del termine ragionevole per l’annullamento d’ufficio, essendo trascorsi oltre tre anni dal rilascio dell’attestato; violazione delle garanzie partecipative per mancata comunicazione di avvio del procedimento; omessa comparazione tra l’interesse pubblico e gli interessi dei privati; carenza dei presupposti dell’autotutela, insufficiente ricostruzione della storia del bene e mancata considerazione del fatto che lo Stato si sarebbe privato del manufatto già da lungo tempo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, il manufatto era stato restituito all’originario proprietario pubblico, in esecuzione degli accertamenti svolti nel procedimento penale, che avevano evidenziato la provenienza del bene dal complesso monumentale e l’illiceità dei trasferimenti di proprietà. I ricorrenti non avevano quindi più un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto che aveva ritirato l’attestato di libera circolazione, non potendo comunque disporre materialmente del bene. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto legittimo e tempestivo l’annullamento d’ufficio: il termine per l’autotutela decorre dalla scoperta, da parte dell’Amministrazione, dei fatti posti a fondamento del ritiro, quando la loro precedente mancata conoscenza non sia imputabile a negligenza dell’Amministrazione ma dipenda anche dalle condizioni del bene e dalle informazioni disponibili al beneficiario. Nel caso concreto, il manufatto non era stato presentato alla Soprintendenza competente e versava in condizioni di degrado tali che la provenienza reale era emersa soltanto durante il successivo restauro. L’Amministrazione aveva adottato l’annullamento appena due mesi dopo avere ricevuto indicazioni certe sulla provenienza. Sussisteva inoltre un interesse pubblico qualificato alla rimozione dell’attestato, poiché, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 65, comma 1, del d.lgs. 42/2004, il bene, in quanto tutelato ope legis, non poteva essere esportato definitivamente. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della fattispecie e del quadro fattuale.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. 42/2004
Disciplina il rilascio dell’attestato di libera circolazione dei beni culturali; l’attestato rilasciato nel caso concreto è stato successivamente ritirato in autotutela.
art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004
Richiamato insieme all’art. 65, comma 1, quale fondamento dell’interesse pubblico alla tutela del bene culturale individuato come appartenente a un complesso monumentale.
art. 65, comma 1, d.lgs. 42/2004
Preclude l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali tutelati ope legis; tale divieto ha giustificato l’annullamento dell’attestato di libera circolazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine ragionevole per l’annullamento d’ufficio decorre dalla scoperta dei fatti e delle circostanze posti a fondamento del ritiro, quando la loro precedente mancata conoscenza non sia imputabile a negligenza dell’Amministrazione; nel caso concreto l’autotutela è stata ritenuta tempestiva perché adottata due mesi dopo l’acquisizione di indicazioni certe sulla provenienza del bene.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato per l’accoglimento, con ordinanza intervenuta nel corso del giudizio, dell’istanza dei ricorrenti relativa all’accesso agli atti.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza di merito.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione; la restituzione del bene oggetto dell’atto impugnato all’originario proprietario può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento amministrativo che ne aveva limitato la circolazione.
- Ai fini del termine ragionevole per l’annullamento d’ufficio, la decorrenza va individuata nel momento in cui l’Amministrazione scopre i fatti e le circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro, quando la precedente mancata conoscenza non sia imputabile a negligenza dell’Amministrazione e la scoperta sia resa possibile da elementi acquisiti successivamente.
- La negligenza dell’Amministrazione nel conoscere fatti rilevanti non può tradursi in un vantaggio per il beneficiario dell’atto ampliativo; tuttavia, quando la mancata conoscenza dipenda dalle condizioni materiali del bene e dalle informazioni disponibili al privato, l’annullamento d’ufficio adottato poco dopo la scoperta può ritenersi tempestivo.
- L’interesse pubblico all’annullamento di un attestato di libera circolazione sussiste quando il bene sia successivamente riconosciuto come bene culturale tutelato ope legis e, per effetto della tutela, non sia suscettibile di esportazione definitiva ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
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