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Sentenza

Sentenza del 08/06/2016 n. 11717 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la cartella esattoriale relativa all'IRPEF per gli anni 2002 e 2003, sostenendo che gli avvisi di accertamento presupposti non fossero stati validamente notificati. In particolare, gli avvisi erano stati consegnati al padre indicato come convivente, ma presso un indirizzo diverso dal domicilio fiscale del contribuente. È stata quindi dedotta la violazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, oltre a un vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la notificazione degli avvisi di accertamento perché effettuata presso la residenza del familiare, diversa dal domicilio fiscale del contribuente. La dichiarata convivenza del familiare non rende valida la notifica se questa avviene in un luogo diverso da quello previsto per la notificazione al destinatario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha annullato la cartella di pagamento, condannando l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 60, lett. c), D.P.R. n. 600 del 1973

    La notificazione degli avvisi e degli altri atti al contribuente, salvo il caso di consegna in mani proprie, deve essere eseguita nel domicilio fiscale del destinatario.

    Gli avvisi di accertamento devono essere notificati presso il domicilio fiscale del contribuente, salvo consegna personale. La notifica presso un indirizzo diverso non è valida anche se l'atto viene consegnato a un familiare.

  • Art. 139, n. 2, c.p.c.

    In assenza del destinatario può essere consegnata copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.

    La consegna a un familiare può sostituire quella al destinatario solo se effettuata nel luogo corretto di notificazione. La convivenza, da sola, non sana la notifica eseguita presso la residenza del familiare quando questa sia diversa da quella del destinatario.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Art. 360 c.p.c.

    È stato richiamato come fondamento dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La notifica di un avviso di accertamento deve essere effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente, salvo consegna direttamente nelle sue mani.
  • La consegna dell'atto a un familiare è valida soltanto se il familiare si trova presso il domicilio fiscale o comunque nel luogo corretto di notificazione del destinatario.
  • La dichiarazione di convivenza del familiare non rende valida una notifica effettuata presso un indirizzo diverso da quello del contribuente.
  • Se gli avvisi di accertamento presupposti non sono stati validamente notificati, la cartella di pagamento fondata su tali atti può essere annullata.
  • È importante confrontare le relate di notifica, il domicilio fiscale risultante dagli atti e l'indirizzo effettivamente utilizzato dall'ufficiale notificatore.
  • La regolarità della successiva notifica della cartella non sana necessariamente il vizio della precedente notifica degli avvisi di accertamento, soprattutto quando la cartella dipende da atti presupposti mai validamente portati a conoscenza del contribuente.

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