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Sentenza

Sentenza n. 524/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 4056/2024 del 18/12/2024 e verbale di correzione dispositivo della sentenza del 17/01/2025, notificati al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 21.01.2025, con i quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così si provvede: “condanna il Ministero ad attribuire al ricorrente Carta docente – come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati - per l’importo di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 300,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente”, con condanna ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. al pagamento della somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro n. 4056/2024, corretta con verbale del 17 gennaio 2025, relativa all’attribuzione della Carta docente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro n. 4056/2024 e sul successivo verbale di correzione, notificati al Ministero il 21 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta docente per l’importo di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione, nonché a rifondere le spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione nonostante il passaggio in giudicato e ha chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio, il Ministero ha comunicato l’avvenuta esecuzione della sentenza, mediante accredito del voucher della Carta docente in data 16 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta. Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo pienamente e irretrattabilmente soddisfatto l’interesse all’esecuzione del giudicato e non residuando alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta né la penalità di mora, essendo sopravvenuta l’esecuzione. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, in quanto la sua esecuzione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e liquidate in 300 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione, nel corso del giudizio, della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, quando la situazione sopravvenuta soddisfi integralmente e irretrattabilmente l’interesse fatto valere.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto l’applicazione della penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la misura non è stata applicata in ragione dell’intervenuta esecuzione.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale e irretrattabile esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo elimina l’utilità concreta della pronuncia richiesta e comporta la dichiarazione di improcedibilità per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi pienamente la pretesa azionata, senza lasciare residui profili di utilità o interesse alla decisione di merito.
  • Quando l’Amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’improcedibilità della domanda non esclude, di regola, la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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