Cassazione Penale, Sentenza n. 13326/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. con contestuale disposizione di confisca per equivalente. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il G.i.p. verificato in motivazione l'avvenuta estinzione del debito tributario (o un ravvedimento operoso) e per non aver accertato l'eventuale impegno del medesimo a versare parte dell'imposta, così da circoscrivere l'importo soggetto a confisca (riferimenti agli artt. 13‑bis e 12‑bis d.lgs. n. 74/2000).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, secondo l'orientamento consolidato, la preclusione all'accesso al patteggiamento prevista dall'art. 13‑bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 opera soltanto per i più gravi reati dichiarativi richiamati negli artt. 2‑5, e non per i reati di omesso versamento (artt. 10‑bis, 10‑ter, 10‑quater), per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e quindi non può essere fatta valere come condizione di ammissibilità del patteggiamento. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto che spettava al ricorrente l'onere di allegare e documentare eventuali pagamenti o impegni di pagamento volti a ridurre l'importo da confiscare; la difesa non ha fornito elementi concreti, per cui il giudice non era tenuto a svolgere accertamenti d'ufficio. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Rientra tra le fattispecie di omesso versamento per le quali l'estinzione del debito determina la non punibilità; pertanto la mancata estinzione non può essere posta come condizione di ammissibilità del patteggiamento.
Consente la confisca del profitto del reato anche per equivalente; la misura può essere circoscritta solo se l'imputato allega e dimostra pagamenti o impegni che riducano il profitto pertinente.
art. 13‑bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
La preclusione all'accesso al patteggiamento in caso di mancata estinzione del debito prima dell'apertura del dibattimento opera soltanto per i reati dichiarativi più gravi (artt. 2‑5). Non si estende alle fattispecie di cui agli artt. 10‑bis, 10‑ter e 10‑quater.
art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74/2000
Richiama i reati ai quali si applicano le diverse discipline; la Corte utilizza il richiamo per distinguere i reati dichiarativi (artt. 2‑5) dalle ipotesi di omesso versamento (artt. 10‑bis e ss.).
art. 444 c.p.p. (accordo di applicazione della pena - patteggiamento)
Fondamento procedurale della sentenza impugnata: la Corte ha ritenuto il patteggiamento ammissibile e congruo ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non essendovi preclusioni specifiche per la fattispecie di cui era accusato il ricorrente.
Principio della 'vicinanza della prova' (giurisprudenza: Sez. 2, n. 6734/2020 Bruzzese)
Soprattutto in materia fiscale, una volta che l'accusa ha assolto il proprio onere probatorio, grava sull'imputato l'onere di allegare elementi concreti e documentali in grado di provare la propria tesi (es. estinzione o riduzione del debito). L'omissione di tale allegazione impedisce di limitare la confisca.
Massime di principio
- Per i reati di omesso versamento tributario (artt. 10‑bis, 10‑ter, 10‑quater d.lgs. 74/2000) l'estinzione del debito determina la non punibilità, ma la mancata estinzione non costituisce di per sé un ostacolo all'ammissione al patteggiamento.
- Se si intende limitare la confisca (o l'importo da essa ricompreso) è necessario che la difesa al momento del concordato fornisca allegazioni e documentazione probatoria (ricevute di pagamento, accordi con l'Amministrazione finanziaria, impegni formali), poiché l'onere di provare tali fatti grava sull'imputato.
- Il giudice non è tenuto a svolgere indagini d'ufficio per ricercare elementi probatori a favore del ricorrente rimasto silente: l'inerzia della difesa a produrre prove può determinare l'impossibilità di ottenere la limitazione della confisca.
- In casi di reati tributari, è essenziale distinguere tra reati dichiarativi (artt. 2‑5) e reati di omesso versamento (artt. 10‑bis e ss.), perché la disciplina della preclusione al patteggiamento e gli effetti dell'estinzione del debito sono differenti.
- Per una difesa efficace in sede di patteggiamento è opportuno anticipare e documentare ogni iniziativa di ravvedimento operoso o di pagamento parziale prima dell'udienza e portare prova concreta al giudice per evitare che la confisca sia disposta integralmente.
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