Sentenza n. 3177/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 332/2025, depositata in data 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 332/2025, relativa al rilascio della carta docente per gli anni scolastici 2019/20-2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 332/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per sei anni scolastici, nella misura di euro 500,00 annui. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, non avendo essa effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il giudizio non comprendeva invece l'esecuzione delle spese di lite liquidate dalla sentenza civile, in quanto distratte in favore del difensore e non fatte oggetto dell'azione di ottemperanza. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l'inottemperanza del Ministero. Ha rilevato che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, ritualmente notificata, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni della ricorrente risultava l'assenza di qualsiasi pagamento, mentre il Ministero non aveva formulato contestazioni sull'an o sul quantum del credito. Il Ministero è stato quindi onerato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento da parte dell'amministrazione delle somme derivanti dal titolo esecutivo può essere richiesto in sede di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 114 c.p.a.
La norma non è espressamente citata nel testo, ma il giudizio è definito come giudizio di ottemperanza e il dispositivo dispone la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non viene eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti pubblici.
- In presenza di documentazione attestante l'assenza di pagamenti e di mancata contestazione dell'an e del quantum da parte dell'amministrazione costituita, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale entro un termine stabilito nella sentenza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e precisando modalità e termine dell'attività sostitutiva.
- L'azione di ottemperanza è delimitata alle obbligazioni comprese nella domanda: le spese di lite distratte in favore del difensore non sono comprese se il ricorrente non ne ha chiesto l'esecuzione nel medesimo giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →