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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/364

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/364 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce il formato standardizzato delle domande che i repertori di dati sulle negoziazioni devono presentare all’ESMA per ottenere la registrazione o l’estensione della registrazione. L’obiettivo è garantire che tutte le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione siano trasmesse in modo completo, identificabile e facilmente consultabile. Vengono inoltre fissati criteri formali per la numerazione dei documenti, per l’indicazione delle eventuali informazioni mancanti e per l’uso di un supporto durevole.

Stabilisce il formato uniforme della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni ai fini del regolamento (UE) 2015/2365.

Ambito di applicazione

Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni che presentano all’ESMA una domanda di registrazione o di estensione della registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365. Riguarda il contenuto formale della domanda, la modalità di identificazione dei documenti allegati e l’obbligo di trasmissione su supporto durevole. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, per effetto dell’articolo 2, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Formato della domanda di registrazione o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/364 della Commissione attua l’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/2365 e disciplina il formato della domanda che i repertori di dati sulle negoziazioni devono presentare all’ESMA per la registrazione o per l’estensione della registrazione. Il testo si inserisce nel quadro delle norme tecniche relative alla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e mira a garantire uniformità, completezza e facile consultazione della documentazione trasmessa.

Finalità e contesto normativo

La Commissione sottolinea che un formato uniforme consente di assicurare che tutte le informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2019/359 siano effettivamente trasmesse e immediatamente individuabili dall’ESMA. Il regolamento risponde anche all’esigenza di rendere agevole l’archiviazione e la riproduzione dei documenti, prevedendo l’uso di un supporto durevole.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i repertori di dati sulle negoziazioni che presentano all’ESMA una domanda di registrazione o una domanda di estensione della registrazione. L’allegato individua il contenuto minimo della domanda, con particolare riferimento alle informazioni generali sull’operatore e ai riferimenti dei documenti che dimostrano il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/359. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Formato della domanda e informazioni da indicare

La domanda deve essere presentata nel formato standardizzato stabilito dall’allegato. Tra le informazioni generali da inserire figurano:

  • la data di presentazione della domanda;
  • la denominazione sociale del repertorio di dati sulle negoziazioni;
  • l’indirizzo della sede legale;
  • le categorie di operazioni di finanziamento tramite titoli per le quali si chiede la registrazione;
  • il nome e i recapiti della persona responsabile della domanda;
  • il nome e i recapiti della persona o delle persone responsabili della conformità o che partecipano alle valutazioni di conformità;
  • l’identificazione di un’eventuale impresa madre o di eventuali filiazioni.

Documentazione a supporto e riferimenti agli obblighi applicabili

Ogni documento allegato alla domanda deve ricevere un numero di riferimento unico. Inoltre, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve indicare per ciascun documento a quale obbligo specifico del regolamento delegato (UE) 2019/359 esso si riferisca. L’allegato prevede una tabella di corrispondenza tra l’articolo del regolamento delegato, il numero di riferimento unico, il titolo del documento e l’indicazione del capitolo, sezione o pagina in cui l’informazione è riportata, oppure del motivo della mancata trasmissione.

Informazioni mancanti o non applicabili

Se il repertorio ritiene che un requisito del regolamento delegato (UE) 2019/359 non si applichi al proprio caso, la domanda deve indicare chiaramente il requisito interessato e spiegare il motivo della non applicabilità. Il regolamento di esecuzione ribadisce che, se informazioni relative a un determinato requisito non sono presentate, devono essere esplicitati i motivi dell’omissione, così da consentire all’ESMA una valutazione consapevole e tracciabile.

Supporto durevole

Le informazioni trasmesse devono essere fornite su un supporto durevole, definito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE. La scelta di questo supporto risponde alla finalità di conservare i dati nel tempo e di consentirne la riproduzione per usi futuri.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato adottato dalla Commissione il 13 dicembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 marzo 2019. Esso entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Formato uniforme della domanda

La domanda di registrazione o di estensione della registrazione deve essere presentata nel formato previsto dall’allegato. L’allegato elenca le informazioni generali da fornire, tra cui data di presentazione, denominazione sociale, indirizzo della sede legale, categorie di operazioni di finanziamento tramite titoli per cui si chiede la registrazione, nominativi e recapiti dei responsabili della domanda e della conformità, nonché l’eventuale impresa madre o le filiazioni.

Identificazione dei documenti e collegamento agli obblighi normativi

Ogni documento presentato deve essere contraddistinto da un numero di riferimento unico. La domanda deve indicare chiaramente a quale specifico obbligo del regolamento delegato (UE) 2019/359 si riferisce ciascun documento, così da agevolare l’identificazione delle informazioni da parte dell’ESMA.

Indicazione delle informazioni non trasmesse

Quando non sono fornite informazioni relative a un determinato requisito, la domanda deve indicarne chiaramente i motivi. Il regolamento richiama espressamente l’esigenza, già prevista dal regolamento delegato (UE) 2019/359, di segnalare l’inapplicabilità di un requisito e di spiegare perché non si applichi.

Supporto durevole

La domanda deve essere presentata su un supporto durevole ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE, così da consentire la conservazione delle informazioni e la loro riproduzione per usi futuri.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariinfrastrutture di mercatotrasparenza delle operazioni finanziarievigilanza finanziaria

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