Sentenza del 15/11/2021 n. 34393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento TARSU (anni 2002-2003 e 2004) per Euro 3.762,00 contestando, in particolare, la carenza motivazionale degli atti notificati, dovuta all'omissione di alcune pagine contenenti i presupposti di fatto e i conteggi. In sede di giudizio il Comune aveva prodotto copie diverse e documentazione integrativa non contenuta nelle notifiche originarie; il giudice d'appello aveva ritenuto ammissibile tale integrazione e aveva accolto l'appello del Comune. In Cassazione il contribuente ha dedotto, fra gli altri, che l'amministrazione non può sopperire con nuova documentazione processuale alle lacune dell'avviso impositivo e che la mancanza delle pagine integrative integrava un difetto di motivazione noto e decisivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla illegittimità dell'integrazione documentale effettuata dal Comune e all'obbligo motivazionale dell'atto impositivo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, ha accolto il ricorso del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono compensate, mentre il Comune è condannato a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di legittimità pari a Euro 1.800,00 più Euro 200,00 per esborsi e rimborsi forfettari e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
L'atto amministrativo impositivo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; la motivazione deve essere intellegibile e completa per permettere al contribuente di valutare e difendersi; la mancanza di elementi essenziali integra difetto di motivazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
Richiesta di specificazione dei motivi di doglianza nel ricorso; sottolinea l'esigenza che il contribuente conosca le ragioni dell'amministrazione per esercitare il diritto di difesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 2
Disciplina le modalità di costituzione e di notifica nel processo tributario; la Corte ha esaminato la tempestività e ammissibilità della costituzione ma ha ritenuto prevalente il vizio motivazionale dell'atto notificato.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari accertamenti di fatto ulteriori, di decidere direttamente nel merito; applicata dalla Corte per accogliere il ricorso e decidere sulla fondatezza dell'impugnazione.
Principio giurisprudenziale consolidato (Cassazione)
L'amministrazione non può supplire con integrazioni documentali successive in sede processuale a lacune di motivazione dell'atto impositivo; la produzione successiva di nuovi documenti non può sanare un avviso insufficiente nelle parti che contengono presupposti e conteggi.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve contenere in modo chiaro e completo i presupposti di fatto e i conteggi: l'assenza di pagine esplicative integra un difetto di motivazione idoneo a rendere nullo o annullabile l'atto.
- L'amministrazione non può, in giudizio, introdurre nuovi documenti per sanare la carenza motivazionale dell'atto originariamente notificato; tali integrazioni sono inammissibili se cambiano le ragioni dell'accertamento.
- Se l'atto è privo di adeguata motivazione e i fatti sono pacifici o sufficientemente documentati nel fascicolo, il giudice di legittimità può decidere la causa nel merito senza rinvio (art. 384 c.p.c., comma 2).
- La conoscenza completa delle ragioni dell'amministrazione è essenziale per il diritto di difesa: il contribuente deve poter valutare se impugnare e come articolare i motivi di doglianza.
- In giudizio, le spese possono essere compensate nelle controversie con esiti alterni; tuttavia le spese di legittimità seguono la soccombenza nella fase di Cassazione come determinato dal dispositivo.
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