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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30386/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la domanda di rideterminazione della pena nei limiti del cumulo materiale previsto dall'art.78 c.p., sostenendo che la pena complessiva non poteva superare il limite del quintuplo della pena più grave (quindi 25 anni, dato il massimo di 5 anni indicato) e che da tale importo dovevano essere detratti ulteriori anni 4 e mesi 7 in virtù del riconoscimento della continuazione effettuato in sede esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in esecuzione di pene concorrenti inflitte in tempi diversi, si procede a cumuli parziali applicando il criterio moderatore dell'art.78 c.p. con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare al momento della commissione del nuovo reato e la pena inflitta per il nuovo reato; il limite del quintuplo non va inteso come un tetto "a vita" della detenzione ma come limite applicabile al singolo cumulo parziale. Ha altresì precisato che la continuazione riconosciuta in sede esecutiva non unifica i reati ai fini del computo del presofferto (art.657, comma 4 c.p.p.) e che il ricorrente non ha indicato in maniera specifica i provvedimenti di riconoscimento della continuazione né dimostrato in quale punto l'art.78 sarebbe stato violato. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite del quintuplo della pena più grave e comunque non può oltrepassare anni trenta di reclusione

    Il limite del quintuplo/30 anni opera come criterio moderatore nel singolo cumulo parziale (somma tra residuo delle pene da espiare al momento del nuovo reato e la pena per quest'ultimo), non come un limite complessivo "a vita" della detenzione

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi

    Il presofferto va computato solo rispetto ai reati commessi anteriormente; non è ammesso calcolare il presofferto in modo da tener conto di condanne per reati commessi successivamente

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme evocate dal ricorrente per dedurre inosservanza/erronea applicazione di norme e vizio di motivazione; la Corte ha giudicato le deduzioni generiche e non provate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In esecuzione di più condanne inflitte in tempi diversi si applicano cumuli parziali: si cumula la pena relativa al reato nuovo con il residuo delle pene già in corso al momento del nuovo reato, applicando il criterio moderatore dell'art.78 c.p.
  • Il limite del "quintuplo" previsto dall'art.78 c.p. va valutato sul singolo cumulo parziale (residuo + nuova pena), non come un limite assoluto dell'intera durata della detenzione nella vita del condannato.
  • La continuazione riconosciuta in sede esecutiva riduce la pena complessiva ma non "unifica" i reati agli effetti del computo del presofferto: per il calcolo delle detrazioni rilevano soltanto la custodia cautelare e le pene effettivamente espiate rispetto a reati già commessi.
  • Chi impugna i calcoli esecutivi deve fornire indicazioni precise (elenco delle sentenze, date dei reati, periodi di detenzione, provvedimenti che riconoscono la continuazione) e dimostrare puntualmente dove il criterio moderatore o le detrazioni siano stati applicati erroneamente.
  • Se dalla ricostruzione cronologica delle condanne emerge che il cumulo in esecuzione è inferiore al quintuplo della pena più grave al momento del cumulo, il vizio invocato ai sensi dell'art.78 difficilmente potrà essere fondato.

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