Cassazione Penale, Sentenza n. 39154/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione ed erronea applicazione dell'art. 240 c.p. per mancato dissequestro e per carenza di motivazione circa la confisca di un telefono cellulare sequestrato: si censura che il bene non era utilizzato per il reato, né costituiva prezzo o profitto, e che la sentenza non ha indicato alcuna diretta riferibilità del telefonino alla condotta criminosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto che il giudice di merito non abbia motivato la confisca facoltativa del cellulare, come richiesto dall'art. 240 c.p. e dalla giurisprudenza (anche in caso di patteggiamento). Escluso che il telefono fosse prodotto o profitto del reato e non essendo stata provata la sua utilizzazione o destinazione alla commissione del reato (detenzione a fini di spaccio), la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono e ha disposto il rinvio al Tribunale di Pesaro per nuovo esame su quel punto. Le altre statuizioni (patteggiamento con pena complessiva di 1 anno e 8 mesi e multa di euro 3.600,00 e la confisca/distruzione del resto del materiale in sequestro) non sono state invalidate dalla pronuncia.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto
La confisca ai sensi dell'art. 240 è facoltativa; il giudice è obbligato a motivare specificamente la misura quando la dispone, anche nell'ambito di una sentenza di patteggiamento, mostrando la riferibilità del bene al reato o che la sua libera disponibilità possa incentivare la reiterazione del reato.
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma invocata quale contestazione per la detenzione di sostanze stupefacenti; in questa vicenda la condotta contestata è stata qualificata come detenzione a fini di spaccio.
art. 337 cod. pen.
Articolo richiamato quale capo di imputazione (capo 2) nella sentenza di merito; assume rilevanza procedurale nella determinazione della pena ma non incide sulla questione specifica della confisca del cellulare.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996 (Chabni) e Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010 (Rhameni)
Precedenti indicano che anche in caso di patteggiamento il giudice deve motivare la confisca facoltativa; in mancanza di motivazione la Corte di legittimità può annullare la confisca e disporre la restituzione del bene o il rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- La confisca facoltativa ex art. 240 c.p. richiede sempre motivazione specifica: il giudice deve spiegare perché il bene fu servente o destinato al reato, o in che modo la sua disponibilità costituisce incentivo alla reiterazione.
- Anche nelle sentenze di patteggiamento il requisito motivazionale per la confisca è vincolante: l'accordo sulle pene non esime il giudice dal fornire adeguata e logica motivazione per la confisca.
- Non è sufficiente il mero sequestro: per confiscare un bene che non è prodotto o profitto del reato (es. un cellulare) occorre dimostrare il nesso concreto tra il bene e la condotta criminosa o il rischio di reiterazione.
- Quando il reato contestato è detenzione a fini di spaccio (e non cessione), è più difficile sostenere la confisca di beni come telefoni senza elementi che provino utilizzo o destinazione all'attività illecita.
- In assenza di motivazione il rimedio pratico è l'annullamento limitato della misura di confisca con rinvio al giudice di merito per nuovo esame; la parte resistente può essere condotta a provare il nesso tra bene e reato.
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