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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8088/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) censura dell'utilizzabilità della documentazione sequestrata (sequestro poi annullato) e della lettura delle dichiarazioni del teste Golino senza rinnovazione dell'esame; 2) eccezione di estinzione per prescrizione dei reati di usura alla luce delle modifiche legislative (legge n.251/2005) e diversità nella determinazione del momento consumativo; 3) travisamento della prova e mancata credibilità delle dichiarazioni delle parti offese circa il calcolo degli interessi usurari; 4) illogicità della motivazione in relazione alle aggravanti contestate (richiesta di garanzie immobiliari e danno a imprenditori); 5) vizio nella dosimetria della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche; 6) illegittimità delle confische (per annullamento del sequestro, mancanza di disponibilità dell'azienda intestata a un terzo e assenza di prova della sproporzione patrimoniale per la confisca prevista dalla legge n.356/1992).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi generici, non specifici o richieste di riesame del merito già compiuto dal giudice d'appello. Ha confermato i principi che: la sola inefficacia formale del sequestro non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti; la lettura ex art. 511 c.p.p. dei verbali di testimoni escussi in giudizio in diversa composizione è ammissibile se l'esame non è stato rinnovato (perché non chiesto, non ammesso o non più possibile); il ricorrente non ha dimostrato la decisività dei mezzi di prova dedotti come illegittimi né ha specificato atti o dati che traviserebbero la motivazione; la Corte ha ritenuto congrue la valutazione delle aggravanti e la dosimetria della pena; le confische sono state ritenute legittime alla luce degli elementi probatori (profitto del reato e sproporzione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende e a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa alle parti civili come liquidato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 511 cod. proc. pen.

    Consente la lettura dei verbali di dichiarazioni rese davanti a giudice diversamente composto se l'esame non ha luogo (perché non richiesto, non ammesso o non più possibile); il consenso delle parti non è necessario in tali ipotesi.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    L'inutilizzabilità delle prove si verifica solo se la prova è illegittima in sé per espressa previsione normativa; l'irregolarità formale dell'acquisizione non determina automaticamente inutilizzabilità.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Non può essere interpretato in modo da rendere inutilizzabili tutte le prove acquisite con formalità non osservate; rileva l'esistenza di un divieto espresso o implicito per dichiarare inutilizzabile la prova.

  • art. 644 cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di usura; valutazione della sussistenza del reato e delle aggravanti (comma 5, nn. 2 e 4) richiede adeguata motivazione sul ruolo delle vittime e sulla richiesta di garanzie/profitto del reato.

  • art. 644-ter cod. pen.

    Rilevante per la determinazione del momento consumativo e del calcolo degli interessi usurari ai fini della prescrizione; la Corte ha respinto la retrodatazione proposta dal ricorrente.

  • art. 157 cod. pen.

    Norme sul computo dei termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei termini e delle proroghe/sospensioni nel caso concreto.

  • art. 240 cod. pen.

    Consente la confisca del profitto del reato; la Corte ha ritenuto che la confisca di documenti e dell'azienda fosse giustificata come profitto illecito.

  • art. 12-sexies legge n. 356/1992

    art. 12-sexies legge n. 356/1992

    Prevede confisca per sproporzione tra beni e redditi; la Corte ha ritenuto provata la sproporzione e giustificata la confisca.

  • art. 192 e art. 546 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 1 e 2; art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali e criteri di valutazione della prova e del vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero aspecifiche o riconducibili a diverso apprezzamento di merito.

  • art. 132, 133, 62-bis e 81 cod. pen.

    art. 132, 133, 62-bis, 81 cod. pen.

    Norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti/recidiva; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte alla luce dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un annullamento formale del provvedimento di sequestro non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti: la prova è inutilizzabile solo se vietata esplicitamente dalla normativa.
  • I verbali di dichiarazioni rese in dibattimento davanti a giudice in diversa composizione permangono nel fascicolo e possono essere utilizzati mediante lettura ex art. 511 c.p.p. se l'esame non è stato rinnovato (per mancata richiesta, non ammissione o impossibilità); il consenso delle parti non è necessario in tali ipotesi.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se riproduce pedissequamente le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice d'appello (mancanza di specificità).
  • Per dedurre il travisamento della prova in cassazione occorre fare una deduzione specifica: indicare l'atto, il dato probatorio, dimostrarne la verità e la decisività rispetto alla motivazione impugnata.
  • Le questioni di prescrizione richiedono un calcolo rigoroso del momento consumativo e delle eventuali sospensioni/proroghe; la semplice retrodatazione proposta dalla difesa, senza elementi probatori solidi e specifici, è inammissibile.
  • Le misure ablative (confisca) possono essere confermate anche se il sequestro originario è stato annullato, quando il giudice possa motivare la riconducibilità dei beni al profitto del reato o la loro sproporzione rispetto ai redditi legittimi.
  • Ricorrere in cassazione senza specificità e senza provare la decisività degli elementi denunciati comporta il rischio di condanna alle spese e all'ammenda per ricorso manifestamente inammissibile.

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