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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28266/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione a un atto di trasferimento immobiliare, con cui l'Ufficio aveva aumentato il valore dichiarato dai contraenti da euro 360.000 a euro 838.375 sulla base di una perizia di stima. La contribuente aveva impugnato l'avviso; nelle more, l'Ufficio aveva poi emesso una cartella di pagamento per il recupero di un terzo delle imposte accertate in via provvisoria, oltre sanzioni e interessi, ai sensi della disciplina sulla riscossione in pendenza di ricorso. Anche la cartella era stata impugnata, riproponendo le medesime censure già mosse all'avviso. In appello la CTR aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo il valore accertato, e con riferimento alla cartella aveva ritenuto cessata la materia del contendere perché le somme erano state versate. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 112, 132 e 118 c.p.c. e dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe esaminato questioni di merito attinenti all'avviso di rettifica, anziché limitarsi ai vizi propri della cartella emessa in pendenza di ricorso; 2) violazione degli artt. 46 e 68 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione del pagamento effettuato dalla contribuente, nonostante tale declaratoria presupponga il venir meno del contrasto tra le parti e, secondo la ricorrente, non ricorresse nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso per cassazione, osservando che, ai fini dell'applicazione del termine semestrale introdotto dalla L. 69/2009, rileva la data di instaurazione del giudizio di primo grado; poiché il giudizio era stato introdotto prima del 4 luglio 2009, trovava applicazione il termine annuale, rispettato nel caso di specie. Nel merito ha accolto entrambi i motivi: ha affermato che, nell'opposizione alla cartella emessa ai sensi dell'art. 56 d.P.R. 131/1986, il giudice deve verificare la legittimità della riscossione provvisoria e i vizi propri della cartella, senza riesaminare il merito dell'avviso di rettifica oggetto di altro giudizio; ha inoltre rilevato che il pagamento eseguito nel corso del giudizio per evitare l'esecuzione non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere se il debitore non rinuncia alla domanda di accertamento dell'inesistenza del debito o della fondatezza della propria pretesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta per censurare l'ultrapetizione o il mancato rispetto dei limiti del giudizio sulla cartella.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza, invocata per denunciare l'insufficienza della motivazione della decisione impugnata.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme agli altri vizi processuali, in relazione all'obbligo di motivazione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per sostenere che nel processo tributario erano impugnabili solo i vizi propri della cartella, non le questioni di merito dell'atto presupposto decise altrove.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per contestare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la disciplina della riscossione in pendenza di giudizio e delle somme dovute a titolo provvisorio.

  • art. 56 d.P.R. n. 131/1986

    La Corte lo interpreta nel senso che il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, salvo le ipotesi previste per l'imposta complementare dovuta per il maggior valore accertato, con pagamento provvisorio frazionato secondo legge.

  • art. 51 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato nel racconto del contribuente come norma la cui violazione era stata dedotta rispetto all'avviso di rettifica sull'imponibile immobiliare.

  • art. 58 L. n. 69/2009

    Interpretato nel senso che il termine semestrale per ricorrere per cassazione si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge; per i giudizi introdotti prima resta applicabile il termine annuale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione del nuovo termine di impugnazione per cassazione introdotto dalla L. n. 69/2009, occorre avere riguardo alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, poiché il "giudizio" va considerato unitariamente lungo l'intero sviluppo processuale.
  • Nel processo tributario, l'impugnazione della cartella emessa in pendenza di ricorso deve essere valutata con riguardo ai vizi propri dell'atto esecutivo o di riscossione, senza riesaminare il merito dell'atto presupposto già oggetto di separato giudizio.
  • La riscossione provvisoria di somme dovute a seguito di rettifica di valore in materia di imposta di registro segue la disciplina speciale che consente il recupero di una quota dell'imposta anche in pendenza del contenzioso sull'atto presupposto.
  • Il pagamento eseguito nel corso del giudizio, quando sia effettuato per evitare l'esecuzione forzata, non determina automaticamente cessazione della materia del contendere se permane la contestazione sull'an o sul quantum del debito e il debitore non rinuncia alla propria domanda di accertamento negativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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