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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12195/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Un gruppo di medici specialisti ambulatoriali, titolari di singoli rapporti convenzionali disciplinati dall'ACN per la specialistica ambulatoriale, ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire la retribuzione di risultato per l'anno 2015, invocando l'art. 39 dell'ACN e sostenendo che gli obiettivi aziendali previsti dalla delibera n. 1256 del 2015 fossero stati raggiunti. Il Tribunale ha accolto la domanda solo per il 2015; la ASL ha appellato sostenendo che mancavano i presupposti costitutivi del diritto, perché non era stato formalmente costituito e quantificato il fondo premialità, non era stato stipulato alcun accordo con le organizzazioni sindacali per la fissazione degli obiettivi e non risultava una verifica periodica dei risultati secondo gli indicatori concordati. La Corte d'appello ha accolto l'appello e rigettato le domande. In Cassazione i medici hanno proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione per asserita contraddittorietà della sentenza di merito sul rapporto tra raggiungimento degli obiettivi e mancata verifica; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della delibera n. 1256 del 2015; 3) violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti collettivi in relazione all'art. 39 ACN, sostenendo che la norma fosse stata applicata erroneamente; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e richiamo all'art. 1359 c.c., sostenendo che la condizione dovesse reputarsi avverata per fatto imputabile alla ASL, che avrebbe impedito la procedura prevista dall'accordo collettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quarto motivo, e inammissibile il secondo. Secondo la Corte, l'art. 39 ACN disciplina una retribuzione di risultato distinta dalla quota variabile di cui all'art. 41 ACN: essa presuppone una previa individuazione formale dei programmi e progetti finalizzati, la fissazione degli obiettivi in accordo con le organizzazioni sindacali, la definizione degli indicatori di verifica e una positiva valutazione dei risultati da parte dell'azienda. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che per l'anno 2015 non era stato rispettato tale procedimento: mancavano atto aziendale di costituzione e quantificazione del fondo premialità, accordo sindacale attuativo e verifica periodica degli obiettivi. La sentenza ha inoltre escluso che potesse operare l'art. 1359 c.c., perché i ricorrenti non avevano agito per il risarcimento del danno ma per il pagamento dell'emolumento contrattuale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e per il diverso esito dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    norma richiamata per l'introduzione del giudizio di primo grado con ricorso nel rito del lavoro.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per denunciare un preteso vizio motivazionale; la Corte esclude un vizio rilevante.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non ricorre per la sola diversa valutazione del materiale probatorio, ma solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.

    richiamati per censurare l'interpretazione dell'art. 39 ACN; la Corte ritiene la censura infondata perché la norma contrattuale è chiara nel subordinare la retribuzione di risultato a specifiche intese e verifiche.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel quarto motivo; la Corte non ne ravvisa la violazione alla luce dell'accertata mancanza dei presupposti contrattuali del diritto.

  • art. 1359 c.c.

    invocato per sostenere l'avveramento della condizione impeditiva imputabile alla ASL; la Corte esclude l'applicabilità perché la domanda era volta all'emolumento e non al risarcimento del danno.

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    norma di inquadramento del rapporto di specialistica ambulatoriale e del ruolo degli accordi collettivi nazionali.

  • art. 41 ACN specialistica ambulatoriale

    distingue la quota oraria e la quota variabile; la Corte precisa che il raggiungimento degli obiettivi per la quota variabile è cosa diversa dalla retribuzione di risultato ex art. 39.

  • art. 39 ACN specialistica ambulatoriale

    la retribuzione di risultato presuppone accordo attuativo aziendale, fissazione di obiettivi e indicatori, verifica periodica e valutazione aziendale; in assenza di tali passaggi il diritto non sorge.

  • art. 3, comma 4, ACN specialistica ambulatoriale

    attribuisce all'AIR la definizione di obiettivi di salute, modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e materie rinviate dall'accordo, incluso l'art. 39.

  • art. 13, comma 1

    richiamato solo in chiusura per gli effetti fiscali/contributivi, senza ulteriore specificazione nel testo disponibile.

Massime di principio

  • La retribuzione di risultato prevista dalla contrattazione collettiva per gli specialisti ambulatoriali non sorge automaticamente per il solo svolgimento dell'attività o per il generico raggiungimento di obiettivi sanitari: richiede un previo assetto negoziale e organizzativo che individui formalmente programmi, obiettivi, indicatori di verifica e criteri di remunerazione.
  • Quando la disciplina collettiva subordina un emolumento incentivante a intese con le organizzazioni sindacali e alla verifica periodica dei risultati, la mancanza di tali passaggi procedurali impedisce il sorgere del diritto al compenso, salvo diversa disciplina espressa.
  • La quota variabile del trattamento economico e la retribuzione di risultato sono voci distinte: la prima attiene al compenso di base collegato a standard organizzativi e di processo, la seconda è un incentivo aggiuntivo legato a specifici progetti e a una valutazione formale degli obiettivi raggiunti.
  • Il travisamento del contenuto di un atto amministrativo o l'erronea lettura della documentazione non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c. se la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del merito probatorio.
  • L'art. 1359 c.c. non può essere invocato per ottenere il pagamento di un emolumento contrattuale quando la domanda non sia strutturata come azione risarcitoria e manchi il presupposto stesso del diritto alla prestazione incentivante.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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