Ordinanza n. 155/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del Lotto 1 di una procedura aperta per la fornitura a noleggio di sistemi motorizzati, unitamente agli atti di gara, ai verbali della commissione e alla modifica delle specifiche tecniche
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1 a favore dell’impresa controinteressata, deducendo che il prodotto offerto da quest’ultima fosse difforme dai requisiti tecnici originariamente previsti dalla documentazione di gara e avrebbe dovuto comportarne l’esclusione. Ha inoltre contestato l’attribuzione dei punteggi tecnici, sostenendo di aver diritto a un punteggio superiore e che alla controinteressata fosse stato attribuito un punteggio eccessivo. Sono stati altresì censurati la determina con cui la stazione appaltante aveva modificato il documento relativo alle specifiche tecniche minime e riaperto i termini della procedura, nonché il disciplinare, il capitolato speciale, il capitolato tecnico, la determina di indizione e la relazione tecnico-illustrativa, con particolare riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto alle censure contro la determina di modifica della documentazione tecnica e di riapertura dei termini, ha ritenuto insussistenti elementi di evidente fondatezza, reputando ragionevole l’esigenza della stazione appaltante di ampliare la platea dei partecipanti, anche perché la ricorrente non aveva dimostrato l’indispensabilità del requisito tecnico modificato. Le contestazioni sull’attribuzione dei punteggi sono state ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito, senza tuttavia ravvisare ragioni per la sospensione immediata dell’aggiudicazione. Sotto il profilo del periculum in mora, la durata della fornitura, pari a 48 mesi prorogabili, è stata considerata idonea a consentire l’eventuale subentro in caso di accoglimento del ricorso di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La modifica della documentazione tecnica di gara e la riapertura dei termini non presentano evidente illegittimità quando risultino ragionevolmente dirette ad ampliare la platea dei partecipanti, soprattutto se il ricorrente non dimostra l’indispensabilità del requisito tecnico modificato.
- Le contestazioni sull’attribuzione dei punteggi tecnici possono essere rinviate all’approfondimento della fase di merito quando non emergano, in sede cautelare, elementi sufficienti per affermarne l’illegittimità con immediatezza.
- Il periculum in mora derivante dall’aggiudicazione può essere escluso quando la durata del contratto o della fornitura lasci un arco temporale adeguato per l’eventuale subentro dell’impresa ricorrente in caso di successivo accoglimento del ricorso.
Come è indicizzato
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