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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37132/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'appello era stato dichiarato inammissibile perché, nel procedimento di primo grado l'imputato era stato assente e, secondo la Corte d'appello, il difensore non aveva depositato con l'atto di impugnazione la prescritta procura speciale rilasciata dopo la sentenza contenente il mandato specifico ad impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (ex art. 581, comma 1-quater c.p.p.). Il ricorrente contestava in cassazione sia la correttezza di tale applicazione formale (sostenendo che erano disponibili procura speciale e elezione di domicilio depositate a luglio 2023 e comunque invocando l'applicazione della disciplina più favorevole), sia che l'inammissibilità aveva impedito di valutare la prescrizione di parte dei reati (art. 157 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo pregiudiziale rilevando che, dagli atti trasmessi, risultavano comunque depositati in precedenza la procura speciale con mandato ad impugnare e la elezione di domicilio rilasciata dopo la pronuncia della sentenza; di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di Appello di Milano e ha disposto la trasmissione degli atti alla stessa Corte di Appello per il prosieguo del giudizio. Perciò il primo motivo è stato ritenuto fondato e il secondo non è stato esaminato nel merito per essere divenuto superfluo.

Norme richiamate

  • art. 581 cod.proc.pen., commi 1-ter e 1-quater

    comma 1-ter e 1-quater (introdotti dalla riforma Cartabia)

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, nel caso di imputato processato in assenza, l'atto di impugnazione del difensore deve essere corredato, a pena d'inammissibilità, di specifico mandato rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio. Tuttavia la Corte ha dato rilievo anche alla effettiva disponibilità negli atti della procura e dell'elezione, ritenendo sussistente il requisito formale quando tali documenti risultano depositati e accessibili alla Corte d'appello

  • art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. b) e c)

    art. 606, comma 1, lett. b) e c)

    Richiamata come base per i motivi ammessi in cassazione (vizi di legge e vizi di rito). La Corte ha ritenuto fondato il motivo di rito (lett. c) concernente l'inosservanza di prescrizioni a pena d'inammissibilità) e ha quindi reso superflua la trattazione del motivo relativo a profili di legge (lett. b) sulla prescrizione)

  • art. 157 cod.pen.

    Norma sulla prescrizione del reato; era invocata dal ricorrente per sostenere che alcuni fatti del 2013 erano estinti per prescrizione e che la Corte di appello non ha potuto valutare tale estinzione a causa della dichiarata inammissibilità dell'appello. La Cassazione non ha trattato il merito di questa questione avendo annullato l'ordinanza per ragioni formali

  • art. 469 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina il giudicato e la sentenza di non doversi procedere; evocata dal ricorrente come possibile esito in riforma per la prescrizione, ma non esaminata dalla Cassazione in questa decisione

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Riferimento procedurale alle conclusioni del Pubblico Ministero in cassazione; il Procuratore generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte di Cassazione non ha seguito tale richiesta

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato processato in assenza, l'atto di impugnazione del difensore deve contenere, a pena di inammissibilità, procura speciale rilasciata dopo la sentenza con il mandato specifico ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio (art. 581, comma 1-quater c.p.p.).
  • La Corte d'appello deve verificare la effettiva presenza negli atti di procura ed eleggibilità di domicilio: se tali documenti risultano comunque depositati e disponibili nei fascicoli o sul portale, l'inammissibilità non è configurabile.
  • In cassazione un vizio formale d'inammissibilità può essere rimosso dimostrando la presenza retroattiva o l'effettiva disponibilità dei documenti richiesti; in tal caso la Cassazione può annullare l'ordinanza di inammissibilità e rinviare gli atti per il merito.
  • La dedotta estinzione del reato per prescrizione deve essere valutata nel merito solo se l'impugnazione è ammessa; un rigetto per motivi formali che si rilevano infondati può impedire la valutazione di questioni sostanziali, ma la Cassazione può intervenire per riaprire il giudizio se le formalità risultano comunque assolte.
  • Quando la normativa processuale recente introduce requisiti formali, occorre valutare l'applicabilità temporale (principio del favor rei/lex mitior) ma anche l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti: la mera affermazione di mancanza da parte della Corte d'appello può essere rimossa dalla verifica documentale.

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