Cassazione Civile, Ordinanza n. 33543/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concedente di un immobile in locazione finanziaria impugnava un avviso di accertamento IMU emesso da un comune per omesso versamento dell'imposta relativa agli anni 2013 e 2014, riferita a un complesso immobiliare concesso in leasing a una società utilizzatrice. La lite nasceva dal fatto che il contratto di leasing era stato risolto anticipatamente per morosità dell'utilizzatrice, ma l'immobile non era stato immediatamente restituito alla concedente ed era rimasto nella disponibilità materiale dell'utilizzatrice fino alla successiva vendita a terzi. La ricorrente sosteneva che, ai fini IMU, la soggettività passiva dovesse permanere in capo all'utilizzatore sino alla effettiva riconsegna del bene, richiamando l'interpretazione della nozione di "durata del contratto" e facendo leva sulla disciplina TASI; con il secondo motivo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la corretta nozione di possesso rilevante ai fini dell'imposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, la soggettività passiva IMU cessa in capo al locatario e si trasferisce automaticamente al locatore/proprietario anche se il bene non sia stato ancora materialmente restituito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non deduceva l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma criticava la valutazione giuridica della nozione di possesso, censura che avrebbe dovuto essere proposta come violazione di legge; è stata inoltre richiamata la possibile ulteriore ragione di inammissibilità per doppia conforme. Le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 23/2011
artt. 8 e 9 d.lvo nr 23/2011
è richiamato dal ricorrente come norma che definisce il presupposto e i soggetti passivi dell'IMU; la Corte lo considera insieme all'art. 9 nel ricostruire la soggettività passiva nell'imposta municipale propria.
art. 9 d.lgs. n. 23/2011
"Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"
la Corte afferma che la soggettività passiva IMU del locatario dura finché il contratto è in essere; con la risoluzione anticipata per inadempimento il contratto cessa e il locatore/proprietario torna soggetto passivo anche se non abbia ancora la disponibilità materiale del bene.
art. 1, comma 672, L. n. 147/2013
in caso di locazione finanziaria , la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna
la Corte esclude che tale disciplina della TASI sia applicabile o estensibile analogicamente all'IMU, anche per la diversa natura e il diverso presupposto dei due tributi.
art. 1, comma 703, L. n. 147/2013
l'istituzione dell'IUC (...) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU
è richiamato per escludere che la disciplina TASI possa modificare o integrare quella dell'IMU.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc
costituisce il parametro del motivo con cui la ricorrente ha denunciato la violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
denunciato vizio motivazionale
la Corte osserva che il secondo motivo, pur formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà attacca una questione di diritto e non un fatto storico.
art. 380-bis c.p.c.
ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
viene menzionato solo quanto al procedimento camerale e alla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte applica la regola sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di IMU, nel leasing immobiliare il soggetto passivo è il locatario solo finché perdura il vincolo contrattuale; se il contratto è risolto anticipatamente, la soggettività passiva si trasferisce al locatore/proprietario dalla data della risoluzione, indipendentemente dalla mancata restituzione materiale del bene.
- Ai fini dell'IMU rileva una nozione di possesso ancorata al titolo giuridico che legittima il godimento del bene, non alla mera disponibilità di fatto dell'immobile.
- La disciplina della TASI sulla durata del leasing e sulla riconsegna del bene non può essere automaticamente trasposta all'IMU, trattandosi di tributi diversi con presupposti differenti e con disciplina IMU espressamente salva.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare, in realtà, la qualificazione giuridica di un istituto o la valutazione in diritto compiuta dal giudice di merito; in tal caso la censura va formulata come violazione di legge.
- Quando la controversia investe un punto oggetto di recenti oscillazioni giurisprudenziali, la Corte può compensare integralmente le spese di lite anche in caso di rigetto del ricorso.
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