Sentenza del 12/05/2017 n. 11820 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia relativa all'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento IVA e di una cartella di pagamento IRPEF per l'anno d'imposta 1995. Nel corso del giudizio è stata comunicata la definizione della lite mediante condono, con attestazione della regolarità della domanda e dell'integrale pagamento di quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché il condono ha fatto venir meno il contrasto tra contribuente e ufficio. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, chiarendo che la cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle pronunce precedenti non passate in giudicato e non produce giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 6, comma 8
La definizione agevolata della controversia, se regolarmente richiesta e accompagnata dal pagamento integrale di quanto dovuto, può determinare il superamento della lite tributaria.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 8
L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto
L'estinzione del processo consegue alla comunicazione dell'ufficio che certifichi la regolarità del condono e l'integrale pagamento delle somme richieste.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39
La disposizione richiama il meccanismo di definizione delle liti fiscali e consente di dichiarare estinto il giudizio quando la controversia sia stata regolarmente definita.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
Quando viene meno l'interesse sostanziale alla prosecuzione della causa per definizione della controversia, la Corte procede alla cassazione senza rinvio, anziché limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se una lite tributaria viene definita mediante condono o altra procedura agevolata e l'ufficio ne attesta la regolarità e l'integrale pagamento, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione della lite non equivale necessariamente a una decisione sul merito della pretesa fiscale e non determina, di per sé, un giudicato sostanziale sulla fondatezza dell'accertamento.
- La cessazione della materia del contendere può comportare la cassazione senza rinvio delle sentenze precedenti non definitive, perché tali decisioni non sono più attuali rispetto alla nuova situazione sostanziale.
- In assenza di ragioni specifiche per attribuire la soccombenza, la definizione agevolata della controversia può portare alla compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11872 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11816 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11817 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11819 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11822 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 mag 2017Sentenza del 12/05/2017 n. 11824 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →