Sentenza n. 114/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del Decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. -OMISSIS-/Area I^ bis, Fasc. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, notificato all’interessato l’-OMISSIS-, impositivo, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., del divieto di detenzione a qualsiasi titolo di armi, munizioni e materiale esplodente; - del Provvedimento del Questore di Reggio Calabria, del -OMISSIS-, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto, tra l'altro, violazione degli artt. 9, 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e dell'art. 73 del relativo regolamento di esecuzione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza istruttoria e ingiustizia manifesta; violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento e affidamento; violazione degli artt. 30 e 32 l. n. 157/1992. L'amministrazione aveva fondato i provvedimenti sul deferimento all'autorità giudiziaria per la violazione dell'art. 30, comma 1, lett. h), l. n. 157/1992, consistente nell'esercizio dell'attività venatoria mediante un richiamo acustico elettromagnetico vietato. Il ricorrente ha sostenuto che tale condotta non riguardava l'uso delle armi, che non risultavano ulteriori precedenti o condotte sintomatiche di inaffidabilità e che il procedimento penale era stato definito in fase di indagini preliminari mediante archiviazione, in ragione dell'intervenuta oblazione. Ha inoltre dedotto che l'art. 32 l. n. 157/1992 prevedrebbe, per tale illecito, soltanto la sospensione della licenza in presenza dei presupposti stabiliti dalla norma, tra cui la recidiva nei casi relativi all'art. 30, comma 1, lett. h), non consentendo una revoca fondata sul solo episodio contestato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa all'illegittimità sostanziale dei provvedimenti. In presenza della sola contestazione dell'illecito di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), l. n. 157/1992, e in mancanza di ulteriori condotte obiettivamente sintomatiche dell'inaffidabilità nell'uso delle armi, l'amministrazione non poteva applicare gli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. per imporre il divieto di detenzione e revocare la licenza. L'art. 32 l. n. 157/1992 costituisce disciplina speciale rispetto all'art. 10 T.U.L.P.S.; per le violazioni dell'art. 30, lett. h), la sospensione della licenza è consentita nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina speciale, compresa la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, c.p., e non può essere sostituita o aggravata mediante l'esercizio dei poteri discrezionali generali di pubblica sicurezza. Il giudice ha quindi annullato sia il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi sia il conseguente decreto questorile di revoca della licenza. Le spese sono state poste in solido a carico della Prefettura e della Questura, nella misura complessiva di euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi non può essere esercitato, in relazione alla sola violazione venatoria contestata, in modo da eludere la disciplina speciale prevista dalla legge n. 157/1992, in assenza di ulteriori condotte sintomatiche di inaffidabilità.
art. 10 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata
La previsione generale sull'abuso delle autorizzazioni di polizia è recessiva rispetto alla disciplina speciale dell'art. 32 l. n. 157/1992 quando il fatto contestato è una violazione venatoria specificamente regolata da quest'ultima.
art. 32, comma 1, lett. a), l. n. 157/1992
relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale
Per le violazioni dell'art. 30, comma 1, lett. h), la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia richiede i presupposti speciali stabiliti dalla norma, inclusa la recidiva; la disciplina esaurisce la reazione amministrativa al fatto penalmente previsto.
art. 32, comma 2, l. n. 157/1992
I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
L'adozione dei provvedimenti amministrativi accessori è collegata agli eventi processuali indicati dalla disposizione, tra cui l'oblazione o la definitività della condanna.
art. 30, comma 1, lett. h), l. n. 157/1992
La violazione consistente nell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati, considerata isolatamente, non dimostra di per sé l'inaffidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi.
art. 30, comma 3, l. n. 157/1992
Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi
La clausola di salvezza non consente di disapplicare la disciplina speciale dell'art. 32, che prevale sulla disposizione generale del T.U.L.P.S. in caso di concorso apparente di norme.
art. 99, comma 2, n. 1, c.p.
La recidiva prevista da tale disposizione costituisce, per l'illecito di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), un presupposto della sospensione amministrativa della licenza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a), l. n. 157/1992.
art. 7 l. n. 241/1990
Il motivo relativo all'omessa comunicazione di avvio non è stato esaminato, poiché il ricorso è stato deciso sulla base della censura sostanziale assorbente.
art. 3 l. n. 241/1990
Il motivo relativo al difetto di motivazione non è stato esaminato autonomamente, essendo stata ritenuta assorbente l'illegittimità derivante dall'applicazione della disciplina generale in luogo di quella speciale.
Massime di principio
- Quando una legge speciale disciplina specificamente le conseguenze amministrative di un illecito venatorio, essa prevale sulla disciplina generale del T.U.L.P.S. relativa alla revoca o sospensione delle autorizzazioni di polizia, secondo il principio di specialità.
- Per la violazione dell'art. 30, comma 1, lett. h), l. n. 157/1992, la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia è consentita soltanto in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 32 della stessa legge, inclusa la recidiva prevista per tale fattispecie; l'amministrazione non può disporre una revoca o un divieto di detenzione fondati sul solo episodio venatorio per eludere tali limiti.
- L'esercizio della caccia mediante un richiamo acustico vietato, se non accompagnato da ulteriori condotte obiettivamente sintomatiche di abuso o inaffidabilità nell'uso delle armi, non costituisce di per sé presupposto sufficiente per il divieto di detenzione di armi e munizioni e per la revoca del porto d'armi.
- La disciplina speciale che prevede sanzioni amministrative accessorie per un illecito esaurisce la reazione amministrativa dell'ordinamento a quel fatto, impedendo all'amministrazione di applicare, in via discrezionale, una misura più afflittiva prevista da una norma generale.
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