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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20657/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA e SSN; il giudizio di merito si era concluso con il rigetto dell'appello e con la conferma, sia pure con diversa motivazione, della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva tre censure: primo, violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente fatto decorrere la prescrizione dalla cartella e non dalla maturazione dell'obbligazione tributaria, che egli assumeva decorrere dalla dichiarazione dei redditi; secondo, violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., assumendo che, trattandosi di tributi periodici, la prescrizione fosse quinquennale; terzo, violazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973 e omesso esame dell'eccezione di decadenza, poiché la CTR non avrebbe pronunciato sulla decadenza dell'amministrazione dalla notifica della cartella, nonostante la richiesta conclusiva di dichiarare l'estinzione del credito per prescrizione e/o decadenza. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale deducendo il difetto di legittimazione passiva, assumendo che non dovesse essere evocata essa ma il concessionario della riscossione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi del ricorso principale, rilevando anche una carenza di autosufficienza quanto ai dati necessari per la verifica delle censure. Nel merito ha ribadito che, per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, il credito erariale si prescrive nell'ordinario termine decennale, con applicazione dell'art. 2946 c.c. per le imposte prive di disciplina speciale e dell'art. 78 d.P.R. n. 131/1986 per l'imposta di registro; ha inoltre affermato che la decadenza dell'amministrazione finanziaria, essendo posta a tutela del contribuente e concernendo diritti disponibili, non è rilevabile d'ufficio e deve essere specificamente dedotta. Nel caso concreto la questione di decadenza era rimasta estranea al giudizio perché non affrontata nel ricorso introduttivo né in appello, sicché non poteva essere scrutinata sulla base della sola formula conclusiva invocante prescrizione e/o decadenza. È stato poi respinto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, perché, avendo il contribuente contestato la prescrizione dell'obbligazione tributaria e quindi la pretesa dell'ente impositore, la legittimazione passiva spettava proprio all'amministrazione finanziaria. La Corte ha quindi rigettato entrambi i ricorsi e ha compensato le spese per reciproca soccombenza, dando atto altresì dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il dies a quo della prescrizione; la Corte non ne accoglie la lettura, affermando il principio della prescrizione decennale del credito erariale per le imposte in questione.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Ritenuto non applicabile ai crediti tributari periodici in questione, perché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario e non è legata ai precedenti pagamenti.

  • art. 2946 c.c.

    Applicato quale termine ordinario decennale di prescrizione per i crediti erariali relativi a imposte prive di una disciplina speciale.

  • art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato come base normativa espressa del termine prescrizionale per l'imposta di registro.

  • art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973

    Evocato dal ricorrente per la dedotta decadenza nella notifica della cartella; la Corte afferma che la decadenza dell'amministrazione deve essere specificamente dedotta e non può essere rilevata d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di IRPEF, IVA, IRAP e, in generale, di crediti erariali non assistiti da una disciplina speciale di prescrizione, trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; non è invocabile il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. per il solo fatto che il tributo abbia cadenza annuale.
  • L'obbligazione tributaria annuale, pur ripetendosi nel tempo, conserva autonomia e unitarietà rispetto alle precedenti annualità; il pagamento di ciascun periodo non è legato ai precedenti e non integra una prestazione periodica ai fini dell'art. 2948, n. 4, c.c.
  • La decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere di riscossione, quando prevista nell'interesse del contribuente, non è rilevabile d'ufficio dal giudice e deve essere specificamente dedotta e coltivata nel giudizio di merito.
  • Una censura di decadenza non può essere scrutinata in cassazione se la relativa questione non è stata effettivamente introdotta nel thema decidendum del processo di merito, non essendo sufficiente una mera formula conclusiva generica.
  • Nel giudizio sull'impugnazione di una cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore quando il contribuente contesti la pretesa tributaria sostanziale azionata nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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