Sentenza del 22/06/2018 n. 2858 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Giudicato - Esecuzione - Oggetto del giudizio - Limiti - Sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per ottemperanza è stato ritenuto inammissibile. Il giudizio di ottemperanza ha carattere chiuso e consente esclusivamente di eseguire e, se necessario, specificare gli obblighi risultanti dalla sentenza passata in giudicato; non può essere utilizzato per riaprire il merito della controversia o rivalutare questioni già esaminate e disattese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo, in sede esecutiva, una rivalutazione di elementi già dedotti nel precedente giudizio di merito e respinti nella sentenza passata in giudicato. La questione riguardava quindi i limiti del giudizio di ottemperanza rispetto al contenuto e agli effetti del giudicato tributario.
Norme richiamate
Principio del carattere chiuso del giudizio di ottemperanza
Il giudice deve limitarsi ad eseguire e specificare gli obblighi contenuti nella sentenza passata in giudicato.
L'ottemperanza è uno strumento esecutivo e non un nuovo grado di giudizio: il giudice può dare attuazione al comando giudiziale, ma non modificarlo né riesaminare il merito già deciso.
Principio dei limiti oggettivi del giudicato
Le questioni già dedotte e respinte nella sentenza definitiva non possono essere riproposte in sede di ottemperanza. Una richiesta diretta a ottenere tale rivalutazione è inammissibile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza serve esclusivamente a ottenere l'attuazione concreta di una decisione definitiva, non a contestarne nuovamente il contenuto.
- In sede di ottemperanza possono essere chiariti o specificati gli obblighi derivanti dalla sentenza, ma non possono essere introdotte nuove valutazioni di fatto o di diritto estranee al comando giudiziale.
- Gli argomenti già esaminati e respinti nel giudizio di merito non possono essere riproposti nell'ottemperanza, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Eventuali errori o contestazioni sul merito della decisione devono essere fatti valere mediante gli strumenti di impugnazione previsti, entro i relativi termini, e non attraverso il giudizio esecutivo.
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