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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2646/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (anni 1 e mesi 6), ritenuta sproporzionata rispetto alla pena principale concordata (due mesi di reclusione con sospensione condizionale) e priva di motivazione adeguata, in particolare contestando l'assenza di spiegazioni circa il superamento del minimo edittale e della medietà edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, annullando la sentenza impugnata solo su questo punto e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione. Motivazione: la Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza e della pronuncia della Corte Costituzionale n.88/2019, il giudice che applica la sospensione della patente in patteggiamento può farlo fino a due anni, ma se la misura concreta si discosta dalla medietà edittale (ossia è superiore alla misura media) occorre una motivazione esplicita che giustifichi il maggior livello della sanzione sulla base dei criteri di cui all'art.218, comma 2, cod. strada. Nel caso di specie la misura di 1 anno e 6 mesi supera la media edittale e la decisione non contiene alcuna motivazione specifica su tale punto, né richiami utili a dedurla, per cui si è disposta la cassazione limitata e il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ribadisce che con sentenza ai sensi dell'art.444 il giudice può applicare sanzioni amministrative accessorie (come la sospensione della patente) nei limiti previsti dalla normativa speciale.

  • art. 590-bis, comma 1, cod. pen.

    Delitto di lesioni personali stradali colpose; la fattispecie che ha dato luogo al patteggiamento e che legittima l'applicazione, in via alternativa, della sospensione della patente come sanzione accessoria.

  • art. 222, cod. strada, comma 2

    «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni»

    La norma fissa il limite massimo (fino a 2 anni) della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per le lesioni colpose gravi/gravissime; la Corte Costituzionale n.88/2019 ha reso applicabile tale previsione anche nell'ambito del patteggiamento in alternativa alla revoca.

  • art. 218, cod. strada, comma 2

    Contiene i criteri da considerare per la commisurazione della sanzione amministrativa accessoria (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della ulteriore circolazione, ecc.). La Corte richiede che, quando la sospensione si discosta dalla medietà edittale, occorra motivare l'applicazione più gravosa richiamando tali parametri.

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena principale (penale). La Corte sottolinea l'autonomia tra i criteri di determinazione della sanzione penale e quelli della sanzione amministrativa accessoria: per la sospensione della patente vanno applicati i criteri dell'art.218 c.2 cod. strada e non quelli dell'art.133.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2019

    Ha chiarito la possibilità, anche nel patteggiamento, di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente (fino ai limiti previsti dall'art.222 cod. strada) in luogo della revoca, estendendo l'ambito applicativo in casi di lesioni colpose stradali.

Massime di principio

  • In patteggiamento per lesioni stradali colpose (art.590-bis), il giudice può applicare la sospensione della patente fino a due anni in luogo della revoca, in base alla Corte Costituzionale n.88/2019.
  • La determinazione della durata della sospensione della patente è soggetta ai criteri dell'art.218, comma 2, cod. strada (gravità della violazione, entità del danno, pericolo futuro, ecc.) e non ai criteri dell'art.133 cod. proc. pen.: le motivazioni per la sanzione amministrativa sono autonome rispetto a quelle della pena penale.
  • Non è necessaria una motivazione esplicita quando la sospensione è pari al minimo edittale o molto vicina ad esso; invece, quando la misura supera la medietà edittale occorre una motivazione esplicita che giustifichi il maggior ricorso alla sanzione (richiamo ai parametri di art.218 c.2).
  • La medietà edittale si calcola dividendo per due la differenza tra massimo e minimo e aggiungendo il risultato al minimo (non dimezzando semplicemente il massimo). Se la misura concreta supera tale medietà, il giudice deve spiegare perché i parametri valutativi giustificano l'inasprimento.
  • In assenza di motivazione sufficiente sulla durata della sospensione, la cassazione può essere parziale (limitata all'accessorio) con rinvio per nuovo giudizio; pertanto la difesa può efficacemente impugnare la sola parte della decisione relativa alla sanzione amministrativa accessoria.

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