Cassazione Civile, Ordinanza n. 30448/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito dell'amministrazione finanziaria alla domanda di rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate su redditi di lavoro autonomo relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, richiesta da un contribuente residente in una provincia colpita dagli eventi sismici, ai sensi della disciplina agevolativa invocata. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando l'accoglimento del ricorso del contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, omessa pronuncia sul motivo di appello con cui aveva contestato la natura imprenditoriale dei redditi del contribuente e quindi l'insussistenza del diritto al rimborso; con un secondo motivo, ha denunciato violazione della normativa invocata sul rimborso, sostenendo che la CTR avesse riconosciuto il beneficio pur in presenza di attività di impresa, quale avrebbe dovuto considerarsi anche quella del libero professionista medico chirurgo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la CTR aveva completamente omesso di esaminare la censura d'appello relativa alla qualificazione dell'attività svolta dal contribuente come attività di impresa e alla conseguente esclusione del diritto al rimborso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come vizio di legittimità dedotto per violazione di legge in relazione al riconoscimento del rimborso
L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
è la disposizione agevolativa invocata dal contribuente a fondamento della domanda di rimborso
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
è richiamata dall'Agenzia nel secondo motivo come disciplina rilevante sulla spettanza del rimborso
L. n. 289 del 2000, art. 9, comma 17
nel testo compare questo riferimento normativo, ma non se ne ricava una specifica interpretazione autonoma oltre al tema del rimborso
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito non esamina una censura specificamente proposta con l'atto di appello e rilevante ai fini della decisione.
- Quando il motivo accolto attiene alla mancata considerazione di una questione preliminare e logicamente assorbente, gli ulteriori motivi che presuppongono la soluzione di tale questione restano assorbiti.
- Nel giudizio sul rimborso di imposte agevolative, la qualificazione dell'attività svolta dal contribuente ai fini della spettanza del beneficio deve essere esaminata espressamente dal giudice di merito prima di riconoscere il diritto al rimborso.
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