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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35406/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per concorso nella ricettazione di datteri di mare (specie protetta). Erano inoltre contestate contravvenzioni per detenzione e commercializzazione di specie protette e la mancanza di preventiva autorizzazione; tali contravvenzioni erano però state dichiarate estinte per intervenuta prescrizione. Il ricorrente deduceva violazione di legge per omissione di pronuncia sulla richiesta, formulata in appello, di concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p., ritenendo che l'accoglimento avrebbe determinato la prescrizione del reato; in sostanza sosteneva l'insussistenza del reato di ricettazione perché i beni denunciati provenivano solo da contravvenzioni ormai prescritte e, alla data dei fatti (22/10/2010), l'art. 648 c.p. puniva la ricettazione solo se le cose provenivano da un delitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha ritenuto che, alla data dei fatti (22/10/2010), l'elemento materiale della ricettazione richiedeva la provenienza da un delitto (non da una contravvenzione) e che, nel caso concreto, i datteri di mare risultavano provenire da contravvenzioni dichiarate estinte per prescrizione; la successiva modifica normativa (D.Lgs. 8.11.2021, n.195) che ha esteso la punibilità anche a fatti di provenienza contravvenzionale non poteva trovare applicazione retroattiva ai fatti del 2010. Conseguentemente la condanna per ricettazione non poteva reggere e la sentenza è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    alla data dei fatti prevedeva la punibilita della ricettazione solo se le cose o il denaro provenivano da un delitto

    la Corte ha interpretato che prima della riforma la ricettazione non poteva essere configurata quando la provenienza fosse riconducibile esclusivamente a contravvenzioni, ancorché poi prescritte

  • D.Lgs. 8.11.2021, n.195 (art.1, lett.c)

    ha introdotto il secondo comma dell'art. 648 estendendo la punibilita anche ai casi in cui le cose provengano da contravvenzioni punite con arresto con massimo superiore a un anno o minimo a sei mesi

    la modifica amplia la fattispecie di ricettazione ma non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla riforma; quindi non può sanare fattispecie anteriori al 2021

  • Legge n.150/92, art.2

    contestata per detenzione per vendita e somministrazione di prodotti ittici la cui commercializzazione era vietata (datteri di mare)

    si tratta di contravvenzione concernente la commercializzazione di specie protette; nel caso specifico tale contravvenzione è stata dichiarata estinta per prescrizione e pertanto non può costituire 'delitto' ai fini della ricettazione ante-riforma

  • Legge 963/65, art.15 lett.c)

    contestata per avere detenuto e commercializzato i prodotti ittici indicati senza la preventiva autorizzazione del ministero della Marina mercantile

    anche questa era una contravvenzione contestata e dichiarata estinta per prescrizione; non poteva integrare la provenienza 'da delitto' richiesta dall'art. 648 c.p. all'epoca dei fatti

  • D.L. 137/2020, art.23 comma 8

    prevede il contraddittorio scritto: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma

    norma procedurale richiamata per dare conto della modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto)

Massime di principio

  • Per configurare la ricettazione occorre accertare la natura penale della provenienza: alla data del fatto va verificato se la fonte sia un delitto e non una mera contravvenzione; se la provenienza è da contravvenzione ante-riforma, la ricettazione non sussiste.
  • Le modifiche normative successive al fatto (es. D.Lgs. 8.11.2021, n.195) che ampliano la fattispecie non possono essere applicate retroattivamente per costituire reato quando, al tempo del fatto, la condotta non era penalmente rilevante.
  • Se le contravvenzioni che avrebbero dato origine alla provenienza dei beni sono estinte per prescrizione, non possono essere usate come 'delitto' a supporto di un'accusa di ricettazione antecedente alla riforma che estende la punibilità alle contravvenzioni.
  • In sede di impugnazione è rilevante verificare sia la qualificazione giuridica dell'illecito antecedente (delitto vs contravvenzione) sia gli effetti di eventuali attenuanti sulla prescrizione: l'accoglimento di un'attenuante può incidere sul decorso della prescrizione ma non può mutare la natura dell'illecito originario se la norma non lo prevede.
  • Nelle ipotesi di commercio di specie protette occorre separare gli illeciti amministrativi/contravvenzionali (vieti di commerciare, mancate autorizzazioni) dalla fattispecie di ricettazione e verificare contestualmente la tempestiva applicazione di riforme legislative che possono aver ampliato la rilevanza penale.

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