Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2773/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 22 del 16.2.2023, pubblicata sull'Albo il 21.2.2023, riguardante l'approvazione della scheda riepilogativa dati concessioni demaniali marittime anno 2022 finalità turistico – ricreativa, con allegata la detta scheda riepilogativa, nella parte in cui il Comune di Anzio inserisce nella casella relativa alla ricorrente la scadenza della concessione demaniale marittima al 31.12.2023.

Giustizia amministrativa202308290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che approva la scheda riepilogativa delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e indica, per la concessione della ricorrente, la scadenza al 31 dicembre 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge ed eccesso di potere per errore sui presupposti, genericità, carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la concessione, rilasciata prima dell'affermazione del principio di trasparenza da parte della Corte di giustizia e prima del termine di recepimento della direttiva 2006/123/CE, non fosse soggetta ai principi della direttiva Bolkestein e agli effetti delle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021. Ha inoltre sostenuto che il Comune avrebbe dovuto attendere la definizione di un distinto giudizio avente a oggetto l'applicabilità di tali principi e che non ricorressero né un interesse transfrontaliero certo né la scarsità della risorsa. La ricorrente ha altresì prospettato un ostacolo derivante dal preteso diritto di proprietà e contestato la soppressione del diritto di insistenza, deducendo l'esistenza di un legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto concessorio. Con il secondo motivo ha sostenuto che il Comune le avesse comunque esteso la concessione fino al 31 dicembre 2033 all'esito di una procedura adeguatamente pubblicizzata e quindi competitiva.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio, applicando il principio della ragione più liquida e richiamando precedenti della Sezione, ha ritenuto infondato il primo motivo. Il rapporto concessorio è un rapporto di durata e lo ius superveniens, compresa la sopravvenienza derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, incide sulla parte del rapporto non coperta da giudicato e successiva al relativo intervento. Pertanto, la circostanza che la concessione fosse stata originariamente rilasciata prima della direttiva 2006/123/CE o prima della pronuncia della Corte di giustizia del 2000 non esclude l'applicazione dei principi di trasparenza e concorrenza al rinnovo o alla prosecuzione del rapporto. Il giudice ha escluso che la direttiva possa essere elusa mediante una deroga permanente a favore dell'operatore già insediato, ha richiamato la natura temporalmente limitata e precaria delle concessioni demaniali e ha escluso che il concessionario possa vantare un diritto di proprietà sull'area o un affidamento legittimo allo sfruttamento sine die. Ha inoltre ritenuto applicabili i principi eurounitari alle concessioni turistico-ricreative relative a risorse naturali scarse, escludendo la fondatezza delle contestazioni relative alla scarsità della risorsa e all'interesse transfrontaliero, nonché alla soppressione del diritto di insistenza. Il secondo motivo è stato respinto perché la pubblicazione dell'istanza di proroga sull'albo pretorio era avvenuta esclusivamente a fini di trasparenza e consentiva soltanto la presentazione di osservazioni, senza configurare una procedura competitiva. La proroga era stata inoltre disposta espressamente ope legis ai sensi dell'art. 1, comma 682, l. n. 145/2018 e successivamente disapplicata dal Comune in quanto contrastante con il diritto dell'Unione. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • direttiva 2006/123/CE

    I principi di trasparenza e concorrenza della direttiva si applicano alle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, anche se originariamente rilasciate prima della direttiva, quando il rapporto è ancora in corso e viene rinnovato o prorogato.

  • art. 1, comma 682, l. n. 145/2018

    La proroga della concessione disposta sulla base di tale disposizione è stata qualificata come ope legis e successivamente disapplicata dall'amministrazione perché contrastante con il diritto unionale.

  • art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009

    La soppressione del diritto di insistenza è stata ritenuta coerente con la libertà di stabilimento e con i principi proconcorrenziali eurounitari.

  • art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.

    La sentenza ha utilizzato il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi della Sezione.

Massime di principio

  • Il rapporto derivante da una concessione demaniale marittima è un rapporto di durata; lo ius superveniens, compresa la sopravvenienza derivante dal diritto dell'Unione europea e dalla relativa interpretazione della Corte di giustizia, si applica alla parte del rapporto non esaurita e successiva al suo intervento, salvo il limite del giudicato contrario.
  • La data originaria di rilascio della concessione demaniale marittima non esclude l'applicazione della direttiva 2006/123/CE al rinnovo o alla proroga successivi, quando la concessione riguarda una risorsa naturale scarsa e l'attività economica è esercitata su area demaniale.
  • La pubblicazione dell'istanza di proroga sull'albo pretorio con la mera possibilità di presentare osservazioni, se effettuata ai soli fini di trasparenza, non integra una procedura competitiva idonea a soddisfare gli obblighi di evidenza pubblica e parità di trattamento.
  • Il concessionario demaniale non può vantare un diritto di proprietà sull'area né un legittimo affidamento allo sfruttamento sine die del bene pubblico, poiché la concessione ha durata determinata ed è revocabile; una prassi nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione non può fondare un affidamento tutelabile.
  • Una proroga disposta ope legis in favore del concessionario non può prevalere sui principi eurounitari di concorrenza e trasparenza quando la disciplina interna risulta incompatibile con il diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.