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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 415/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per essere rientrati in Italia dopo provvedimenti di respingimento (art. 10, commi 2-ter e 2-quinquies, d.lgs. n. 286). Denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione per lesione del diritto di difesa: gli imputati non avrebbero potuto colloquiare con il difensore alla convalida dell'arresto per mancanza di mezzi per la partecipazione a distanza e per isolamento COVID, impedendo di proporre eventuali giustificazioni dell'ingresso

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, perplessi e ipotetici. Ha ritenuto che, avendo gli imputati conferito procura speciale al difensore per richiedere il rito abbreviato, essi debbano considerarsi rappresentati e quindi presenti al giudizio; non rileva l'assenza o l'impossibilità di colloquio in sede di convalida dell'arresto, anche alla luce del principio che il giudizio direttissimo può svolgersi in assenza fisica dell'arrestato in caso di legittimo impedimento e della sanatoria delle nullità prevista dall'art. 438, comma 6-bis c.p.p. Il ricorso relativo all'impossibilità di dedurre una causa di giustificazione è stato ritenuto ipotetico perché il difensore non aveva chiesto l'esame degli imputati né allegato elementi probatori. Conseguentemente, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 10, commi 2-ter e 2-quinquies

    art. 10, commi 2-ter e 2-quinquies, d.l.gs. n. 286

    Norma sostanziale che incrimina il reingresso nello Stato dopo provvedimenti di respingimento; applicata come fattispecie penalmente rilevante per la condanna degli imputati

  • Legge 31 dicembre 2020, n. 176, art. 23

    art. 23 L. n. 176 del 2020

    Ha consentito lo svolgimento del giudizio di appello con rito cartolare (sulla documentazione), modalità ammessa e non impeditiva del diritto di difesa nelle circostanze emergenti dal processo

  • Codice di procedura penale, art. 558

    Regola la possibilità di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo; la giurisprudenza interpretativa consente la richiesta di direttissimo anche quando l'arrestato non è fisicamente presente per legittimo impedimento

  • Codice di procedura penale, art. 438, comma 6-bis

    art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria di nullità precedenti alla sentenza che siano state rilevate successivamente; utilizzata dalla Corte per ritenere prive di conseguenze le eventuali nullità connesse all'assenza alla convalida

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità dei ricorsi, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione di ricorsi infondati, ai fini dell'eventuale condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La procura speciale conferita al difensore per richiedere un rito speciale (es. giudizio abbreviato) comporta che l'imputato sia considerato rappresentato e quindi 'presente' al giudizio anche se fisicamente assente, salvo che il difensore non chieda esplicitamente l'esame dell'imputato
  • L'assenza fisica dell'arrestato alla convalida non è automaticamente causa di nullità o di pregiudizio per l'eventuale successivo giudizio direttissimo/abbreviato, soprattutto se sussiste un legittimo impedimento o se le nullità sono successivamente sanate dall'art. 438, comma 6-bis c.p.p.
  • Per far valere in giudizio una causa di giustificazione (es. necessità di rientro), il difensore deve attivarsi concretamente in aula o in scritto, chiedendo l'esame dell'imputato e producendo elementi probatori; la mera censura generica sull'impossibilità di colloquio può risultare ipotetica e inammissibile
  • In procedimenti svolti su base documentale o in modalità a distanza (per esempio per misure COVID), è opportuno che la difesa registri formalmente la volontà dell'imputato di rendere dichiarazioni e richieda espressamente l'esame per evitare che la procura speciale sia intesa come rinuncia tacita alla presenza
  • Ricorsi manifestamente infondati o perplessi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; valutare con attenzione la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso

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