Cassazione Penale, Sentenza n. 23732/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il D.A.P. aveva vietato a tutti i detenuti l'acquisto di farina e lievito per ragioni di sicurezza, ritenendo che la farina dispersa nell'aria potesse formare una nube incendiaria o esplosiva. Il detenuto Rampulla aveva reclamat o al magistrato di sorveglianza ottenendo l'autorizzazione all'acquisto; il magistrato e poi il Tribunale di sorveglianza di Sassari avevano ritenuto infondato il divieto perché non provata la pericolosità concreta della farina, segnalando anche la mancanza del divieto in altri istituti e la possibilità che fossero consentiti alimenti con maggiore pericolosità. Il D.A.P. (e la Casa circondariale) hanno impugnato sostenendo: 1) carenza di giurisdizione del magistrato di sorveglianza perché la questione attiene a potestà regolamentare amministrativa e non al nucleo del diritto all'alimentazione sano (art. 35-bis); 2) la misura è uniforme tra detenuti e dunque non discriminatoria; 3) il divieto è coerente con i poteri di sicurezza dell'art. 41-bis comma 2-quater lett. a) e c) e poggia su valutazioni di rischio (anche altri Uffici di sorveglianza avevano confermato il divieto).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del D.A.P. dichiarandolo fondato. Ha ritenuto che il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis sia esercitabile solo per tutele relative a posizioni giuridiche attive e al "nucleo intangibile" dei diritti (es. diritto ad un'alimentazione sana in termini di garanzia nutritiva complessiva), mentre la scelta dei singoli generi alimentari rientra nelle modalità di esercizio del diritto e costituisce materia di discrezionalità amministrativa da non sindacare in sede giurisdizionale salvo che la regolazione sia manifestamente irragionevole o inibisca la fruizione del diritto. Poiché farina e lievito non sono indispensabili per assicurare un'alimentazione sana e la questione attiene alla modalità di scelta dei generi alimentari, il Tribunale di sorveglianza ha pronunciato fuori dalla propria giurisdizione. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza di Sassari (ex art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 35-bis ord. pen.
Il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis tutela le posizioni giuridiche attive del detenuto che costituiscono il "nucleo intangibile" dei diritti (es. diritto ad un'alimentazione sana intesa come garanzia nutritiva complessiva); non comprende le mere modalità di esercizio del diritto (la scelta dei singoli alimenti), che restano in gran parte nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria salvo abusi manifesti.
art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.
Richiamato insieme all'art. 35-bis per delimitare l'ambito del reclamo giurisdizionale avanti il magistrato di sorveglianza.
art. 41-bis ord. pen., comma 2-quater, lett. a) e c)
Norma che riconosce poteri dell'Amministrazione penitenziaria volti a esigenze di sicurezza e ordine; la Corte riconosce che misure adottate per sicurezza sono nell'ambito della discrezionalità amministrativa, ma il loro esercizio non è insindacabile quando incidano sul nucleo di diritti tutelabili giurisdizionalmente.
art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente l'annullamento senza rinvio quando il provvedimento impugnato sia stato adottato da organi privi di potere; applicata qui per annullare le ordinanze del magistrato e del Tribunale di sorveglianza emanate fuori dalla giurisdizione.
Massime di principio
- Distinguere tra "nucleo intangibile" del diritto (tutela giurisdizionale) e modalità di esercizio del diritto (discrezionalità amministrativa): le limitazioni che incidono sul nucleo del diritto sono sindacabili; le scelte regolamentari sulle modalità non lo sono se non sono manifestamente irragionevoli o inibitorie.
- Il reclamo ex art. 35-bis è ammissibile quando la misura amministrativa provoca un "attuale e grave pregiudizio" a una posizione giuridica attiva del detenuto; la mera contestazione delle scelte sul catalogo di generi alimentari non sempre integra tale pregiudizio.
- Le misure di sicurezza adottate in applicazione dell'art. 41-bis rientrano nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione, ma devono essere motivate e proporzionate: in assenza di prova concreta del rischio la loro legittimità può essere messa in dubbio.
- L'esistenza di differenze di prassi tra istituti è elemento utile ma non decisivo: può supportare l'argomentazione sulla carenza di concretezza del rischio, ma non esclude automaticamente la valutazione amministrativa di sicurezza.
- In casi analoghi è opportuno che l'Amministrazione documenti concretamente il rischio (perizia tecnica, indicazione delle modalità di sfruttamento del bene) se intende vietare generi di uso comune; al contempo il detenuto deve dimostrare che il divieto incide sul nucleo del diritto per ottenere sindacato giurisdizionale.
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