Cassazione Civile, Ordinanza n. 19792/2026 del 14/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato quattro intimazioni di pagamento deducendone la nullità, in particolare per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte. La CTP aveva accolto il ricorso. In appello, il contribuente aveva censurato la compensazione delle spese, mentre la concessionaria della riscossione aveva proposto appello incidentale sostenendo l’inammissibilità originaria del ricorso perché rivolto contro intimazioni di pagamento asseritamente non autonomamente impugnabili. La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello principale del contribuente per mancato deposito della copia dell’impugnazione presso la segreteria della CTP, ma aveva ritenuto ammissibile e fondato l’appello incidentale, ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle e irrilevante il disconoscimento del contribuente dei documenti prodotti. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul contenzioso tributario per aver la CTR negato l’autonoma impugnabilità delle intimazioni quando venga dedotto solo il vizio proprio dell’intimazione derivante dalla mancata notifica della cartella presupposta; 2) violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 per avere reputato ammissibile l’appello incidentale nonostante il mancato deposito della relativa copia presso la segreteria del giudice di primo grado; 3) violazione delle norme sulla produzione e contestazione dei documenti, per aver fondato la decisione su documenti tempestivamente contestati senza richiederne gli originali.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, nel processo tributario, se l’appello principale è dichiarato inammissibile per mancato deposito dell’atto nella segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata, anche l’appello incidentale non depositato è inammissibile, poiché il medesimo adempimento grava anche sull’appellante incidentale tempestivo. Poiché l’appello principale era stato dichiarato inammissibile e l’appello incidentale avrebbe dovuto esserlo a sua volta, la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio. Sono rimasti assorbiti il primo e il terzo motivo. Le spese del secondo grado sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorrente per sostenere che l’intimazione di pagamento fosse autonomamente impugnabile quando si deduca solo il vizio proprio derivante dalla mancata notifica della cartella presupposta.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
L’obbligo di deposito dell’atto di appello presso la segreteria del giudice di primo grado è richiesto anche per l’appello incidentale; il suo mancato assolvimento comporta inammissibilità anche del gravame incidentale quando l’appello principale è inammissibile per il medesimo difetto.
art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla produzione documentale nel processo tributario.
artt. 2712 e 2719 c.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare l’utilizzo di documenti disconosciuti senza deposito degli originali.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata per incanalare i motivi di ricorso per cassazione come violazione di legge e nullità processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il deposito dell’atto di appello presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata è adempimento imposto anche all’appellante incidentale; la sua omissione determina l’inammissibilità del gravame incidentale quando l’appello principale è inammissibile per il medesimo motivo.
- L’inammissibilità dell’appello principale per mancato deposito non comporta la sopravvivenza dell’appello incidentale non depositato, poiché il presidio del deposito serve anche a evitare errori sull’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
- Quando l’appello incidentale è viziato da una causa di inammissibilità che impedisce l’esame del merito, i motivi di ricorso diretti a censurare l’accoglimento di quel gravame restano assorbiti.
- In sede di legittimità, quando la cassazione è pronunciata perché la sentenza impugnata ha accolto un appello incidentale che andava dichiarato inammissibile, la Corte può cassare senza rinvio se non residuano questioni di merito decidibili nel giudizio di cassazione.
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