Sentenza n. 242/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - dell'ordinanza del Comune di Latina notificata il 4 dicembre 2025, avente ad oggetto “Istanza di condono n. B/1954 del 07/12/2004 prot. 121817, presentata a nome della soc. SA.NA. S.r.l.. Reiezione istanza di condono n. 4 del ___”; - del preavviso di rigetto comunicato il 3 novembre 2025; - di ogni altro atto connesso, collegato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo al mutamento di destinazione d’uso senza opere da artigianale a commerciale, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il nuovo diniego con cui il Comune di Latina ha respinto l’istanza di condono presentata nel 2004 dalla sua dante causa ai sensi del cosiddetto terzo condono, concernente il mutamento di destinazione d’uso senza opere del piano terra di un immobile. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità o comunque l’illegittimità della riedizione del potere per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 1935/2010, nonché sviamento, lesione del legittimo affidamento e violazione del giusto procedimento. La precedente sentenza aveva annullato il diniego comunale del 2009 e accertato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza, riconoscendo la riconducibilità dell’intervento al limite temporale previsto dall’art. 32, comma 25, della l. n. 326/2003, la completezza e congruità della documentazione e la mancanza di un provvedimento negativo comunale nel termine previsto dalla legislazione regionale. Sono stati inoltre dedotti l’esistenza di un ulteriore titolo abilitativo costituito da una SCIA del 14 marzo 2022 e la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, della delibera della Giunta regionale Lazio n. 241/2001 e dell’art. 3 delle NTA del PRG. Il Comune ha sostenuto che il giudicato fosse stato eseguito mediante l’annullamento del precedente diniego e la riedizione del potere, giustificando il nuovo rigetto con l’insanabilità del mutamento di destinazione d’uso, in ragione della variazione del carico urbanistico e della modificazione degli standard urbanistici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., esaminando prioritariamente il primo motivo in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha ritenuto illegittimo il nuovo provvedimento per eccesso di potere, poiché il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1935/2010 aveva prodotto sia un effetto caducante immediato e autosufficiente del precedente diniego, senza necessità di ulteriori attività amministrative di ottemperanza, sia un effetto conformativo vincolante, consistente nell’accertamento delle condizioni per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono. Il Comune non poteva quindi, a distanza di circa quindici anni, procedere nuovamente all’annullamento del diniego già eliminato dal giudicato né rieditare il potere ignorando l’accertamento giudiziale sul silenzio-assenso. Gli elementi posti a fondamento del nuovo diniego, relativi all’impraticabilità del mutamento di destinazione d’uso per variazione del carico urbanistico e degli standard, erano già esistenti e deducibili al momento dell’originario diniego annullato. Secondo il TAR, il Comune avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della formazione del provvedimento tacito di assenso. Non era inoltre più possibile intervenire in autotutela sul titolo tacito, essendo ampiamente decorso il termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241/1990 e non emergendo falsità dichiarative dell’istante, escluse dal precedente giudicato. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il provvedimento impugnato è stato annullato; il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese legali, oltre oneri di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 25, l. n. 326/2003
La precedente sentenza aveva riconosciuto che gli interventi oggetto dell’istanza rientravano nel limite temporale previsto dalla disposizione ai fini dell’ammissibilità al condono.
art. 6, commi 3 e 4, l.r. Lazio n. 12/2004
Il mancato provvedimento negativo comunale nel termine previsto dalla normativa regionale aveva concorso, secondo il giudicato richiamato, alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono.
art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990
Il Comune non poteva più intervenire in autotutela sul provvedimento tacito favorevole, poiché era decorso un termine ampiamente superiore al termine ragionevole e non sussistevano falsità dichiarative dell’istante.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendo l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, senza opposizione delle parti.
art. 99 c.p.a.
Il giudice ha richiamato il principio della ragione più liquida come elaborato dall’Adunanza plenaria n. 5/2015, esaminando il motivo fondato e dirimente e assorbendo gli altri.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato annulla un diniego amministrativo e accerta la formazione di un silenzio-assenso, il giudicato produce un effetto caducante immediato e autosufficiente dell’atto annullato e un effetto conformativo vincolante sull’amministrazione, senza necessità di un’ulteriore attività amministrativa di ottemperanza per eliminare il diniego.
- L’amministrazione non può rieditare il potere ignorando gli accertamenti conformativi contenuti nel giudicato, né fondare il nuovo provvedimento su circostanze già esistenti e deducibili al momento dell’adozione dell’atto originario annullato, quando tali circostanze siano incompatibili con l’esito vincolante del giudizio.
- Accertata giudizialmente la formazione del silenzio-assenso su un’istanza, l’amministrazione deve prenderne atto e non può sostituire retroattivamente il titolo tacito con un nuovo diniego fondato su ragioni già superate dal giudicato.
- L’intervento in autotutela su un titolo tacito favorevole non è più consentito quando sia decorso il termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241/1990 e non sussistano falsità dichiarative dell’interessato.
- In presenza di più motivi non graduati, il giudice amministrativo può esaminare prioritariamente il motivo fondato e dirimente secondo il principio della ragione più liquida, assorbendo gli ulteriori motivi.
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