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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 6076 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA SULLE DONAZIONI - Presupposto - Trust di scopo - Coincidenza del settlor, del trustee e del beneficiary - Trasferimento di ricchezza in favore del beneficiario al momento dell'istituzione del Trust - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta sulle donazioni a un trust di scopo nel quale il settlor, il trustee e, in sostanza, il beneficiario iniziale coincidono. Il contribuente ha sostenuto che l'istituzione del trust comporta soltanto la segregazione dei beni dal patrimonio personale, senza un trasferimento di ricchezza a favore di un distinto beneficiario e senza incremento patrimoniale immediato. L'Amministrazione finanziaria ha invece ritenuto sufficiente l'atto di destinazione dei beni al trust per applicare l'imposta.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. L'imposta sulle donazioni non è applicabile al momento dell'istituzione del trust, perché in tale fase non si verifica ancora un trasferimento patrimoniale a titolo liberale né un arricchimento del beneficiario. Il presupposto impositivo si realizza, eventualmente, quando il trustee trasferisce i beni ai beneficiari, momento nel quale si produce l'effettivo incremento patrimoniale. Nel trust esaminato, inoltre, la coincidenza tra settlor e trustee escludeva un autonomo trasferimento di ricchezza fondato sull'animus donandi.

Norme richiamate

  • Normativa sull'imposta sulle donazioni

    L'imposta è diretta a colpire l'incremento patrimoniale conseguito dal beneficiario per effetto di un trasferimento a titolo gratuito. La mera istituzione del trust e la segregazione dei beni, in assenza di arricchimento attuale di un beneficiario, non costituiscono di per sé il presupposto dell'imposta.

  • Disciplina civilistica del trust

    Il trasferimento dei beni al trustee può avere funzione segregativa e fiduciaria, senza determinare necessariamente un'attribuzione patrimoniale definitiva al beneficiario. L'effettiva attribuzione rilevante fiscalmente va individuata nel successivo trasferimento dal trustee al beneficiario.

Massime di principio

  • L'istituzione di un trust non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta sulle donazioni: occorre verificare se vi sia un effettivo arricchimento patrimoniale immediato di un beneficiario.
  • La mera segregazione dei beni dal patrimonio del disponente, soprattutto quando settlor e trustee coincidono, non equivale necessariamente a una liberalità imponibile.
  • Nei trust con beneficiari individuati solo in un momento successivo, il momento impositivo tende a coincidere con l'attribuzione effettiva dei beni o dei diritti da parte del trustee.
  • Per applicare l'imposta sulle donazioni è necessario individuare sia un trasferimento patrimoniale gratuito sia il soggetto che consegue l'incremento di ricchezza; se tali elementi mancano al momento dell'istituzione, l'imposizione anticipata può essere contestata.
  • La valutazione deve comunque considerare la struttura concreta del trust: un'attribuzione immediata e irrevocabile a favore di un beneficiario distinto può integrare il presupposto d'imposta già all'origine.

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