Sentenza del 21/01/2015 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRES, IVA e IRAP - Studi di settore - Obbligo di contraddittorio - Sussiste - Onere della prova - Gestione antieconomica - Legittimità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore e sulla presunta gestione antieconomica dell'impresa. La procedura standardizzata è stata utilizzata per rettificare il reddito dichiarato, presumibilmente ai fini IRES, IVA e IRAP, sulla base dello scostamento dagli standard e degli utili dichiarati negli anni 2003-2007 in rapporto al costo del venduto. La questione centrale riguardava l'obbligo dell'Amministrazione di instaurare il contraddittorio preventivo e la prova necessaria per superare le giustificazioni eventualmente fornite dal contribuente.
La decisione
La legittimità dell'accertamento è stata riconosciuta. Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e lo scostamento dagli standard, considerato isolatamente, non è sufficiente: la presunzione acquista gravità, precisione e concordanza soltanto a seguito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente, la cui omissione comporta la nullità dell'accertamento. Nel contraddittorio il contribuente può provare, con ogni mezzo e senza limitazioni di contenuto, le condizioni che giustificano l'esclusione dall'applicazione degli standard. Nel caso concreto, tuttavia, la gestione antieconomica, desunta dagli utili dichiarati negli anni 2003-2007 rispetto al costo del venduto, è stata ritenuta una condotta commerciale anomala sufficiente a giustificare la rettifica della dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993
Consente l'accertamento fondato su gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni dell'attività esercitata, anche mediante studi di settore o parametri.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa quando dati, elementi e presunzioni consentono di ritenere inattendibile la dichiarazione, anche in presenza di una gestione economicamente anomala.
Art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972
Consente la rettifica dell'IVA dichiarata sulla base di dati e presunzioni gravi, precise e concordanti, secondo i presupposti previsti dalla disciplina dell'accertamento.
Massime di principio
- Gli studi di settore e i parametri non determinano automaticamente il maggior reddito: lo scostamento dagli standard costituisce soltanto una presunzione semplice e deve essere discusso in un contraddittorio preventivo con il contribuente.
- Il contraddittorio è obbligatorio; la sua omissione può comportare la nullità dell'accertamento fondato sugli studi di settore.
- Il contribuente deve avere la possibilità di dimostrare con qualsiasi mezzo le circostanze concrete che rendono inapplicabili o inattendibili gli standard, come condizioni di mercato, caratteristiche dell'attività o situazioni eccezionali.
- Una gestione sistematicamente antieconomica, valutata in rapporto ai costi sostenuti e ai ricavi o utili dichiarati, può costituire un elemento presuntivo autonomamente idoneo a giustificare la rettifica fiscale.
- In presenza di una condotta commerciale anomala, l'Amministrazione può procedere all'accertamento analitico-induttivo, purché motivi adeguatamente la rettifica e fondi la pretesa su elementi gravi, precisi e concordanti.
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