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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - IRES, IVA e IRAP - Studi di settore - Obbligo di contraddittorio - Sussiste - Onere della prova - Gestione antieconomica - Legittimità dell'accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore e sulla presunta gestione antieconomica dell'impresa. La procedura standardizzata è stata utilizzata per rettificare il reddito dichiarato, presumibilmente ai fini IRES, IVA e IRAP, sulla base dello scostamento dagli standard e degli utili dichiarati negli anni 2003-2007 in rapporto al costo del venduto. La questione centrale riguardava l'obbligo dell'Amministrazione di instaurare il contraddittorio preventivo e la prova necessaria per superare le giustificazioni eventualmente fornite dal contribuente.

La decisione

La legittimità dell'accertamento è stata riconosciuta. Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e lo scostamento dagli standard, considerato isolatamente, non è sufficiente: la presunzione acquista gravità, precisione e concordanza soltanto a seguito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente, la cui omissione comporta la nullità dell'accertamento. Nel contraddittorio il contribuente può provare, con ogni mezzo e senza limitazioni di contenuto, le condizioni che giustificano l'esclusione dall'applicazione degli standard. Nel caso concreto, tuttavia, la gestione antieconomica, desunta dagli utili dichiarati negli anni 2003-2007 rispetto al costo del venduto, è stata ritenuta una condotta commerciale anomala sufficiente a giustificare la rettifica della dichiarazione.

Norme richiamate

  • Art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993

    Consente l'accertamento fondato su gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni dell'attività esercitata, anche mediante studi di settore o parametri.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa quando dati, elementi e presunzioni consentono di ritenere inattendibile la dichiarazione, anche in presenza di una gestione economicamente anomala.

  • Art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972

    Consente la rettifica dell'IVA dichiarata sulla base di dati e presunzioni gravi, precise e concordanti, secondo i presupposti previsti dalla disciplina dell'accertamento.

Massime di principio

  • Gli studi di settore e i parametri non determinano automaticamente il maggior reddito: lo scostamento dagli standard costituisce soltanto una presunzione semplice e deve essere discusso in un contraddittorio preventivo con il contribuente.
  • Il contraddittorio è obbligatorio; la sua omissione può comportare la nullità dell'accertamento fondato sugli studi di settore.
  • Il contribuente deve avere la possibilità di dimostrare con qualsiasi mezzo le circostanze concrete che rendono inapplicabili o inattendibili gli standard, come condizioni di mercato, caratteristiche dell'attività o situazioni eccezionali.
  • Una gestione sistematicamente antieconomica, valutata in rapporto ai costi sostenuti e ai ricavi o utili dichiarati, può costituire un elemento presuntivo autonomamente idoneo a giustificare la rettifica fiscale.
  • In presenza di una condotta commerciale anomala, l'Amministrazione può procedere all'accertamento analitico-induttivo, purché motivi adeguatamente la rettifica e fondi la pretesa su elementi gravi, precisi e concordanti.

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