Sentenza n. 4198/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 6 febbraio 2025 relativo all'attività di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, ad opera della Sesta sottocommissione istituita presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l'elaborato scritto (atto giudiziario di diritto penale) svolto dal ricorrente, contrassegnato dalla busta n. 1367; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025, in svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di -OMISSIS-, come da esiti pubblicati il 9 aprile 2025, appresi dal ricorrente a seguito di accesso all'apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo inequivoca la dichiarazione del ricorrente e rilevando l'assenza di contestazioni da parte dell'amministrazione resistente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: verbale di valutazione insufficiente dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione alla professione forense e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale relativo alla correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui il proprio elaborato di diritto penale è stato valutato con il punteggio di 12/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e gli atti connessi. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, chiedendo la compensazione delle spese. L'amministrazione non ha formulato eccezioni sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione inequivoca del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, non contestata dall'amministrazione resistente, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della dichiarazione del ricorrente, le spese possono essere compensate in ragione delle modalità concrete di definizione della lite.
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