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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39053/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello resa in sede di rinvio, che aveva assolto dai reati contestati ai capi 3 e 4 della rubrica, rideterminando però la pena complessiva, relativa anche ai capi 1 e 2, in anni uno e mesi cinque di reclusione. Con due motivi ha dedotto vizio di motivazione: primo, sulla ritenuta continuazione interna al capo 1 ed esterna con il capo 2; secondo, sull'intervenuta prescrizione di entrambi i reati di cui ai capi 1 e 2. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili nel giudizio di rinvio, perché il rinvio era limitato ai capi 3 e 4 e al trattamento sanzionatorio, mentre la responsabilità per i capi 1 e 2 era già coperta da giudicato; conseguentemente, nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione per quei capi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse estraneo all'oggetto del giudizio di rinvio, nel quale non poteva essere chiesto il riconoscimento della continuazione se non devoluta dalla sentenza rescindente; ha inoltre affermato che il secondo motivo era precluso dal giudicato formatosi sulla responsabilità per i capi 1 e 2, con conseguente irrilevanza della prescrizione maturata nel successivo giudizio di rinvio. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in base alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 624 c.p.p.

    richiamato implicitamente dal principio del giudicato formatosi sulla responsabilità per i capi non devoluti al rinvio

  • art. 627 c.p.p.

    il giudizio di rinvio è delimitato dai punti devoluti dalla sentenza rescindente; non possono essere riproposte questioni estranee all'oggetto del rinvio

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non possono essere riproposte questioni che non abbiano formato oggetto del precedente giudizio di appello, salvo che la sentenza rescindente abbia devoluto al giudice di rinvio anche la rivalutazione di quei punti decisionali.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione è inammissibile se proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio quando non sia stata devoluta al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente.
  • Se l'annullamento con rinvio riguarda solo alcuni punti della decisione e non incide sull'affermazione di responsabilità per altri capi, su questi ultimi si forma il giudicato e non continuano a decorrere i termini di prescrizione nel successivo giudizio di rinvio.
  • La deduzione della prescrizione è preclusa quando la responsabilità per il relativo reato sia ormai coperta da giudicato a seguito della definizione del precedente giudizio di legittimità nei limiti dell'annullamento disposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemPrescrizione del reato

Testo integrale

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