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Sentenza

Sentenza n. 1695/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 12 febbraio 2026 relativa al regolamento aziendale previgente in materia di indennità di rischio radiologico e ai verbali della Commissione aziendale degli ultimi cinque anni

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, infermiera professionale esposta nello svolgimento delle mansioni a radiazioni ionizzanti durante gli esami radiologici, ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza presentata il 12 febbraio 2026 ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013. Ha chiesto il regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio radiologico previgente a quello approvato il 28 ottobre 2025, i verbali degli ultimi cinque anni relativi alla propria posizione lavorativa e, in caso di mancata valutazione, un’attestazione dell’omissione o dell’inesistenza dei verbali. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 e dell’art. 2 della l. 241/1990, nonché sviamento ed eccesso di potere. Ha motivato l’interesse con la necessità di conoscere le valutazioni sulla propria esposizione e l’operato dell’ASL, anche in vista di un’eventuale iniziativa per ottenere l’indennità di rischio radiologico e il riposo biologico. L’ASL ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo depositato la documentazione disponibile, e ha contestato l’attualità dell’interesse perché la ricorrente non avrebbe dimostrato i presupposti per il riconoscimento dell’indennità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata integralmente la materia del contendere. In giudizio l’ASL ha depositato i verbali della Commissione aziendale degli ultimi cinque anni contenenti gli elenchi degli aventi diritto all’indennizzo; la ricorrente ha dichiarato soddisfatto il proprio interesse rispetto a tali atti e ha preso atto che non esistevano verbali relativi alla sua posizione. Quanto al regolamento previgente, la difesa dell’ASL ha dichiarato in udienza che prima del regolamento approvato il 28 ottobre 2025 non ne esisteva alcuno. Il giudice ha quindi rilevato che la ricorrente aveva ottenuto in giudizio l’ostensione dei documenti esistenti e la chiarificazione circa l’inesistenza degli altri documenti richiesti. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione del fatto che l’istanza riguardava documenti inesistenti.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    A fronte di tale dichiarazione va quindi ritenuta integralmente cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente ottenuto in sede giudiziale l’ostensione dei documenti effettivamente a disposizione dell’Azienda intimata, vale a dire i verbali della commissione aziendale di rischio radiologico degli ultimi cinque anni contenenti gli elenchi degli aventi diritto all’indennizzo (non risultando esistenti gli ulteriori documenti che erano stati richiesti con l’istanza di accesso).

    La cessazione della materia del contendere consegue al soddisfacimento in giudizio dell’interesse all’accesso rispetto ai documenti esistenti e all’accertamento che gli ulteriori documenti richiesti non esistono.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la sopravvenuta ostensione dei documenti esistenti e la dichiarazione dell’amministrazione circa l’inesistenza degli ulteriori atti richiesti possono determinare la cessazione integrale della materia del contendere quando soddisfano l’interesse fatto valere con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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