Ordinanza n. 468/2026 - Firenze, Sezione 2
quanto al ricorso n. 1673 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n.54/2024 del 17.06.2024, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara dal 24.06.2024 sino al 9.07.2024, avente ad oggetto "regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del comune di carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle cave di carrara nel sistema produttivo della filiera locale"; - dell’allegato alla delibera n.54/2024 recante il “Regolamento”; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MONTE MAGGIORE S.R.L. il 9/2/2025: - Comunicazione del Comune di Carrara 21/11/2024 a firma del Dirigente Settore 7 Ambiente e Marmo avente ad oggetto: “Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale” approvato con D.C.C. 54/24. 1. Comunicazione delle credenziali di accesso al software “tracciabilità marmo”. 2.Richiesta indirizzi PEC e/o email, con indicazione degli eventuali soggetti delegati all’invio dei dati aventi ad oggetto la fase tracciabilità-opificio” notificata alla ricorrente a mezzo pec il 21/11/2024; - dei successivi atti collegati, tra i quali la nota 9/01/2025 avente ad oggetto: “Avvio del sistema di tracciabilità” – D.C.C. n.54/2024” e la risposta a mezzo PEC del 17/01/2025; quanto al ricorso n. 1674 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n.54/2024 del 17.06.2024, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara dal 24.06.2024 sino al 9.07.2024, avente ad oggetto "regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del comune di carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle cave di carrara nel sistema produttivo della filiera locale"; - dell’allegato alla delibera n.54/2024 recante il “Regolamento”; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETA' FANTISCRITTI SPA il 9/2/2025: - Comunicazione del Comune di Carrara 21/11/2024 a firma del Dirigente Settore 7 Ambiente e Marmo avente ad oggetto: “Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale” approvato con D.C.C. 54/24. 1. Comunicazione delle credenziali di accesso al software “tracciabilità marmo”. 2.Richiesta indirizzi PEC e/o email, con indicazione degli eventuali soggetti delegati all’invio dei dati aventi ad oggetto la fase tracciabilità-opificio” notificata alla ricorrente a mezzo pec il 21/11/2024; - dei successivi atti collegati, tra i quali la nota 9/01/2025 avente ad oggetto: “Avvio del sistema di tracciabilità” – D.C.C. n.54/2024” e la risposta a mezzo pec del 17/01/2025.. quanto al ricorso n. 1677 del 2024: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n.54/2024 del 17.06.2024, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara dal 24.06.2024 sino al 9.07.2024, avente ad oggetto "regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del comune di carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle cave di carrara nel sistema produttivo della filiera locale"; - dell’allegato alla delibera n.54/2024 recante il “Regolamento”; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 54/2024 e regolamento comunale sulla tracciabilità dei materiali lapidei e sulla verifica dell’obbligo di lavorazione nella filiera locale, nonché i relativi atti attuativi
Esito
La controversia
Sono stati proposti tre ricorsi, riuniti nella presente ordinanza, contro il regolamento comunale adottato in attuazione degli artt. 38, commi 5 e 6, e 39, comma 1, lettera b), della legge regionale Toscana n. 35/2015. Il regolamento disciplina un sistema di tracciabilità articolato nelle fasi “cava-pesa” e “pesa-opificio”, volto a verificare l’effettiva lavorazione nella filiera locale di almeno il 50 per cento dei materiali da taglio estratti, nonché la tracciabilità dei prodotti sostitutivi. I primi due ricorsi sono stati integrati con motivi aggiunti contro le comunicazioni comunali di attivazione del software di tracciabilità, la richiesta di indicazione degli indirizzi digitali e dei soggetti delegati e la successiva nota di avvio del sistema. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti dalle imprese; emerge tuttavia che la controversia investe la legittimità del regolamento e dei suoi atti applicativi, quali strumenti attuativi dell’obbligo regionale di lavorazione del 50 per cento dei materiali nella filiera locale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la connessione oggettiva tra i tre ricorsi, tutti aventi ad oggetto il medesimo regolamento comunale, e ne ha disposto la riunione. Ha inoltre rilevato che pende davanti alla Corte costituzionale un giudizio in via principale promosso dallo Stato contro la Regione Toscana, concernente disposizioni della legge regionale n. 52/2025 modificative della legge regionale n. 35/2015 e recanti, tra l’altro, l’obbligo di lavorazione nella filiera locale di almeno il 50 per cento dei materiali estratti nell’area Apuo-Versiliese. Sebbene il giudizio costituzionale non investa direttamente l’art. 38 della legge regionale n. 35/2015, posto a base del regolamento impugnato, il TAR ha ritenuto possibile che la futura pronuncia della Corte costituzionale, in ragione della sua ampiezza, incida sull’obbligo legislativo regionale cui il regolamento dà attuazione. L’eventuale caducazione di tale obbligo potrebbe privare il regolamento della propria base e del proprio oggetto. Ravvisata quindi una situazione di pregiudizialità necessaria, il TAR ha sospeso i processi ai sensi dell’art. 295 c.p.c., senza decidere nel merito le censure contro il regolamento e gli atti attuativi.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lettera b), l.r. Toscana n. 35/2015
Costituisce la base normativa regionale per l’adozione del regolamento comunale sui criteri e sulle modalità di tracciabilità e valutazione dell’impegno di lavorazione dei materiali nella filiera locale.
art. 38, commi 5 e 6, l.r. Toscana n. 35/2015
Prevede l’obbligo di lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale, obbligo cui il regolamento comunale è strumentalmente attuativo.
art. 295 c.p.c.
È stato applicato per sospendere il processo in presenza di una questione pregiudiziale, costituita dal giudizio di legittimità costituzionale potenzialmente idoneo a incidere sulla base normativa del regolamento impugnato.
Massime di principio
- Quando più ricorsi hanno ad oggetto il medesimo atto amministrativo o atti strettamente connessi, il giudice amministrativo può riunirli per ragioni di connessione oggettiva e di trattazione unitaria.
- La pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su disposizioni normative diverse da quella direttamente applicata dall’atto impugnato può integrare una pregiudizialità rilevante se la pronuncia costituzionale, per il suo possibile ambito oggettivo, può incidere sulla disciplina legislativa sostanziale cui l’atto amministrativo dà attuazione.
- È giustificata la sospensione necessaria del giudizio amministrativo quando l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina legislativa presupposta possa privare l’atto impugnato della sua base normativa o del suo oggetto, rendendo potenzialmente inutile o diversa la decisione sulla legittimità dell’atto stesso.
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