Ordinanza n. 439/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione n. 1991 del 29 dicembre 2025 della “procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione tracciato ferroviario fondamentale da Napoli stazione di Vittorio a Casoria stazione Afragola - CUP: F41B22000740009- lotto 2- CIG B8085BBF90”, trasmesso con nota prot. EAV/0050896/2025 del 29 dicembre 2025; - ove occorrer possa, di tutti gli altri atti di gara, ivi compresi tutti i verbali di gara tra cui i nn. 1-2 e quelli del lotto 2 nn. 1-5 (doc. 2), il disciplinare di gara (ivi incluso i par. 13.3, 23 e 30) e quello telematico, il capitolato speciale di appalto e la griglia della valutazione delle offerte del lotto 2, la Specifica per il Documento di Interfaccia (in seguito anche “Specifica”), il capitolato informativo, il capitolato tecnico d’appalto – SCADA /Impianti rivelazione incendi e security, il capitolato tecnico materiale rotabile e di tutti i capitolati, dei chiarimenti (ivi incluso il n. 7), il bando e il provvedimento di indizione della procedura; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, anche se sconosciuti; per l’accertamento - dell’aggiudicazione della gara da parte del raggruppamento ricorrente, con conseguente stipula del contratto con lo stesso; e per la declaratoria di inefficacia - del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro del raggruppamento ricorrente nel contratto medesimo; nonché per la condanna - dell’Amministrazione, qualora venga stabilito di mantenere in vita il contratto eventualmente stipulato e negato il subentro, all’integrale risarcimento del danno che potrà emergere in corso di causa. e, in particolare, del mancato utile e del danno curriculare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione di impianti ferroviari, fornitura di veicoli e relativo full service manutentivo, lotto 2
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2 e, ove occorrente, gli ulteriori atti della procedura di gara, chiedendone l’annullamento. Ha domandato l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione, la stipula del contratto, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato con conseguente subentro e, in via subordinata, il risarcimento del danno, comprensivo del mancato utile e del danno curriculare. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara e l’aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza di un periculum in mora adeguatamente apprezzabile, senza pronunciarsi sul merito delle censure di legittimità. Il giudice ha valorizzato l’oggetto del lotto 2, comprendente la progettazione esecutiva, la realizzazione degli impianti di sistema, la progettazione e fornitura dei veicoli ferroviari e il servizio di manutenzione. Ha inoltre considerato la previsione della lex specialis secondo cui la stipula del contratto relativo al lotto 2 è subordinata e successiva a quella del lotto 1, la quale non era ancora intervenuta né risultava imminente. Ne consegue che i presumibili tempi di avvio delle lavorazioni e della fornitura erano compatibili con l’interesse della ricorrente all’esecuzione della commessa e non rendevano configurabile un pregiudizio irreversibile nelle more della decisione di merito. Le spese sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per il 15 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata verificando, tra gli altri presupposti, l’esistenza di un periculum in mora concreto e adeguatamente apprezzabile.
Massime di principio
- Nella valutazione della domanda cautelare avverso l’aggiudicazione di una gara, il periculum in mora manca quando, in ragione dell’oggetto della commessa e dei tempi previsti dalla lex specialis per la stipula e l’avvio dell’esecuzione, non sia configurabile un pregiudizio irreversibile durante il tempo necessario alla decisione di merito.
- La previsione della lex specialis che subordina la stipula del contratto relativo a un lotto alla previa stipula del contratto relativo a un altro lotto costituisce elemento rilevante per escludere l’urgenza cautelare, qualora la stipula del lotto preliminare non sia ancora avvenuta né imminente.
Come è indicizzato
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