Ordinanza n. 1259/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, prot. n. 267769, del 27.11.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato, nonché ove occorrer possa: - dello “Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024” del Ministero del Turismo, a firma del Segretario Generale dott.ssa Barbara Casagrande, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - della graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata; - nonché dello stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, della nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo, e dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025. Con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all’esito della invocata produzione documentale da parte del Ministero Resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di concessione e impegno di contributi per interventi su impianti di risalita e di innevamento artificiale, unitamente all’avviso pubblico, alle graduatorie degli ammessi, al sorteggio e agli atti connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale di concessione e impegno delle risorse del fondo destinato alla promozione dell’attrattività turistica e dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, nonché l’avviso pubblico, le graduatorie dei soggetti ammessi, gli atti relativi al sorteggio e ogni atto presupposto, connesso o conseguente. Dal testo dell’ordinanza non emergono il contenuto specifico dei motivi di ricorso né le censure articolate dalla ricorrente. È stata inoltre formulata riserva di proporre motivi aggiunti dopo l’acquisizione della documentazione ministeriale.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito, ritenendo che le questioni dedotte necessitassero di un meditato approfondimento nella sede di merito. Ha tuttavia ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 28 settembre 2026. Il Collegio ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami in ragione del loro consistente numero. La ricorrente dovrà pubblicare sul sito istituzionale del Ministero un avviso contenente le informazioni indicate in motivazione e depositare la prova della pubblicazione entro i termini prescritti. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissandosi, per l’effetto, per la discussione del ricorso, l’udienza pubblica del 28 settembre 2026
Quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio, il giudice può fissare l’udienza di merito senza concedere la misura cautelare richiesta.
art. 49, comma 1, c.p.a.
dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio
Il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso non è stato notificato a tutti i controinteressati necessari.
art. 49, comma 3, c.p.a.
l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione individuale.
art. 41, comma 4, c.p.a.
notifica per pubblici proclami
La notificazione mediante pubblici proclami deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal giudice.
Massime di principio
- Quando le questioni poste a fondamento della domanda cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può tutelare provvisoriamente la parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché pronunciarsi sulla sospensione dell’atto.
- Nel giudizio amministrativo, qualora risultino non evocati controinteressati necessari, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio, anche d’ufficio.
- Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa o difficoltosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendo contenuti, modalità e termini della pubblicazione e del successivo deposito della prova.
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