Sentenza del 18/04/2016 n. 3482 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Avviso di rettifica e liquidazione - Motivazione - Obbligo di allegazione di ogni atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso per carenza di motivazione, sostenendo che l'Ufficio avesse determinato i valori imponibili richiamando atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente senza allegarli all'avviso e senza riprodurne il contenuto essenziale. La contestazione si fonda sull'art. 52, comma 2, del d.P.R. 131/1986, che impone l'allegazione degli atti richiamati dall'Ufficio per la determinazione dei valori, salvo che il loro contenuto essenziale sia già riportato nell'avviso.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la fondatezza della contestazione: l'atto impositivo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa e, quando richiama un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, tale atto deve essere allegato oppure il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'avviso. In mancanza, l'accertamento è nullo per violazione dell'obbligo di motivazione e delle specifiche prescrizioni dell'art. 52, comma 2, del d.P.R. 131/1986.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2, del d.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al citato comma.
L'Ufficio deve consentire al contribuente di comprendere pienamente la pretesa tributaria e di difendersi. Pertanto, ogni atto esterno richiamato per determinare il valore imponibile deve essere allegato, se non già conosciuto o ricevuto dal contribuente, oppure deve essere riportato nel suo contenuto essenziale. La violazione di tale obbligo comporta la nullità dell'avviso.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica o liquidazione deve essere autonomamente comprensibile: non è sufficiente un richiamo generico ad atti o documenti esterni.
- Quando l'Amministrazione fonda la pretesa su un documento non previamente conosciuto dal contribuente, deve allegarlo all'atto impositivo oppure riprodurne il contenuto essenziale.
- L'omessa allegazione non determina necessariamente un vizio se il documento era già conosciuto o ricevuto dal contribuente, oppure se l'avviso ne riporta in modo sufficiente gli elementi essenziali.
- La carenza di motivazione che impedisce di comprendere i presupposti della pretesa e di predisporre una difesa effettiva può comportare la nullità dell'accertamento.
- In una situazione analoga occorre verificare l'avviso, gli atti richiamati, la loro eventuale allegazione o conoscenza precedente e il livello di dettaglio con cui il contenuto è stato riprodotto.
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