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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17419/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società concedente in leasing impugnava un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune per omesso versamento dell'imposta relativa ai primi tre trimestri del 2014 su un immobile concesso in locazione finanziaria a una cooperativa, poi subentrata altra società per cessione del contratto. Il rapporto di leasing era stato risolto per morosità dell'utilizzatore in data 14/10/2013, ma il bene era stato restituito materialmente solo il 19/9/2014. La contribuente sosteneva che, dopo la risoluzione, la soggettività passiva non potesse essere riferita al concedente fino alla riconsegna effettiva del bene; invocava la disciplina introdotta dalla l. 124/2017 e l'art. 72-quater l. fall., nonché la normativa TASI, per affermare che la durata del rapporto si estende fino alla restituzione. La CTR aveva invece ritenuto soggetto passivo il locatore già dalla risoluzione, pur in assenza di materiale disponibilità del bene. In cassazione la società deduceva la violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. 23/2011, della l. 124/2017, dell'art. 72-quater l. fall., delle condizioni generali del contratto e dell'art. 53 Cost., nonché, con il secondo motivo, la violazione della disciplina TASI per sostenere un'interpretazione della "durata del contratto" fino alla riconsegna del bene.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, ai fini IMU, nel leasing immobiliare risolto anticipatamente per inadempimento dell'utilizzatore, il soggetto passivo torna a essere il concedente dalla data della risoluzione, anche se il bene non è stato ancora materialmente restituito. Ha escluso che la disciplina della TASI possa essere estesa analogicamente all'IMU, osservando la diversità di presupposti e la clausola di salvezza della disciplina IMU contenuta nella IUC. Ha pure rilevato che la normativa invocata dalla ricorrente presuppone lo scioglimento/risoluzione del contratto e quindi conferma il venir meno del vincolo contrattuale in capo all'utilizzatore. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con statuizione anche sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011

    "Per gli immobili ... concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto."

    La soggettività passiva IMU del locatario dura fino alla cessazione del contratto; con la risoluzione anticipata il locatario cessa di essere soggetto passivo e il tributo torna a gravare sul concedente, anche se non vi è ancora stata la riconsegna materiale del bene.

  • art. 8 d.lgs. 23/2011

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 9, ma non valorizzato dalla Corte come norma decisiva; la decisione ruota sul solo criterio di individuazione del soggetto passivo ex art. 9.

  • artt. 136-139, l. 124/2017

    La Corte osserva che la disciplina invocata presuppone la risoluzione o lo scioglimento del contratto e disciplina gli effetti economici del bene in leasing, ma non sposta il criterio di imputazione del tributo in senso favorevole alla tesi della contribuente.

  • art. 72-quater r.d. 267/1942

    Norma richiamata come disciplina che presuppone lo scioglimento del contratto di leasing; secondo la Corte, conferma che, cessato il contratto, il cespite rientra nella disponibilità giuridica del concedente.

  • art. 1, comma 672, l. 147/2013

    "in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto ..."

    La disposizione riguarda la TASI e, per la Corte, non è estensibile all'IMU in via analogica; la diversità dei tributi e dei rispettivi presupposti impedisce di usarla per mutare il criterio di imputazione dell'IMU.

  • art. 1, comma 703, l. 147/2013

    La Corte lo richiama per evidenziare che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU, escludendo una contaminazione interpretativa tra TASI e IMU.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non assume un autonomo ruolo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, il soggetto passivo è individuato in base al vincolo contrattuale che attribuisce la detenzione qualificata del bene: il locatario lo è dalla stipula e per tutta la durata del contratto, mentre con la risoluzione anticipata per inadempimento la soggettività passiva si trasferisce al concedente, senza attendere la riconsegna materiale dell'immobile.
  • La "durata del contratto" rilevante per l'IMU coincide con la persistenza del rapporto giuridico di leasing, non con la permanenza della disponibilità di fatto del bene presso l'utilizzatore.
  • La disciplina dettata per la TASI sulla locazione finanziaria non è automaticamente estensibile all'IMU, sia perché i tributi hanno presupposti diversi sia perché la normativa IUC salva espressamente la disciplina IMU.
  • Le norme che regolano gli effetti economici dello scioglimento o della risoluzione del leasing presuppongono la cessazione del rapporto e, quindi, non consentono di mantenere l'utilizzatore come soggetto passivo del tributo dopo la risoluzione.
  • In materia tributaria, la individuazione del soggetto obbligato deve seguire rigorosamente la base legale del tributo e non può essere alterata da interpretazioni analogiche fondate su disposizioni riferite a imposte diverse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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