Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31482/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato, già giudicato con rito abbreviato per un delitto di lesioni personali aggravate, aveva ottenuto in executivis la riduzione di un sesto della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, chiedeva che il giudice dell’esecuzione gli concedesse anche la sospensione condizionale della pena. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza richiamando il giudizio negativo sulla personalità espresso in cognizione e formulando una prognosi sfavorevole di non recidiva. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendosi che il giudice dell’esecuzione avrebbe recepito acriticamente il diniego delle attenuanti generiche e non avrebbe valorizzato lo stato di incensuratezza e il percorso rieducativo intrapreso dal condannato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, dopo la riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., il giudice dell’esecuzione può concedere la sospensione condizionale solo quando il beneficio non sia stato riconosciuto in cognizione per il solo superamento della soglia edittale; non invece quando la concedibilità sia stata già espressamente esclusa in sede di merito per prognosi negativa ex art. 164, comma 1, c.p. Nel caso concreto, il tribunale aveva motivato il diniego con riferimento alla gravità del fatto, alle modalità esecutive, ai postumi sulla vittima, alla gratuità dell’aggressione e alla sproporzione del movente, formulando un giudizio non illogico né contraddittorio sulla pericolosità di recidiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    la pena inflitta con la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione quando l’imputato e il suo difensore non abbiano proposto impugnazione

    la riduzione opera in sede esecutiva e può incidere anche sui presupposti di concedibilità di alcuni benefici, ma solo nei limiti ricavabili dalla decisione di cognizione e dal testo costituzionale reinterpretativo.

  • art. 163 c.p.

    limiti di cui all’art. 163 cod. pen.

    la sospensione condizionale può essere valutata dal giudice dell’esecuzione quando, dopo la riduzione della pena, il trattamento sanzionatorio rientra nei limiti legali per la concessione del beneficio.

  • art. 164, comma 1, c.p.

    prognosi negativa, ex art. 164, comma primo, cod. pen., in ordine alla futura astensione dalla commissione di nuovi reati

    se la concedibilità del beneficio è stata già esclusa in cognizione per prognosi negativa sulla futura astensione dal reato, il giudice dell’esecuzione non può riesaminare liberamente il punto come se fosse rimasto non deciso.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    in base agli indici di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen.

    la valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale può essere motivata valorizzando solo gli elementi ritenuti prevalenti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli indici normativi.

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    riduzione ad anni uno e mesi dieci di reclusione

    richiamato quale base del ricalcolo della pena in sede esecutiva a seguito della mancata impugnazione nel giudizio abbreviato.

  • art. 582 c.p.

    norma incriminatrice del reato base per il quale è stata pronunciata condanna.

  • art. 585 c.p.

    norma di aggravamento richiamata insieme all’art. 582 c.p. nella contestazione originaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione conseguente alla riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., la sospensione condizionale può essere concessa solo se il beneficio non sia stato negato in cognizione per ragioni diverse dal mero superamento della soglia edittale.
  • Se la sentenza di merito ha già formulato una prognosi negativa ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p. sulla futura astensione dal reato, tale valutazione preclude il recupero del beneficio in sede esecutiva, salvo che la decisione costituzionale incida proprio su quel profilo non deciso o non decidibile.
  • La motivazione sulla concedibilità della sospensione condizionale non deve esaminare in modo atomistico tutti gli indici dell’art. 133 c.p., essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi e prevalenti, purché il ragionamento sia non illogico e non contraddittorio.
  • La valutazione negativa sulla personalità e sul pericolo di recidiva può fondarsi sulla gravità del fatto, sulle modalità dell’azione, sui postumi cagionati e sulla sproporzione del movente, senza che lo stato di incensuratezza imponga di per sé l’accoglimento del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.