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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33876/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra due furti aggravati commessi a Brescia il 28 febbraio 2025 e il 2 ottobre 2025, oggetto rispettivamente della sentenza del Tribunale di Brescia del 22 aprile 2025, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Brescia il 21 ottobre 2025 e irrevocabile il 30 gennaio 2026, e della sentenza del Tribunale di Brescia del 21 novembre 2025, irrevocabile il 30 dicembre 2025. Il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto l'istanza e rideterminato la pena complessiva in un anno, due mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 250 di multa. Il Procuratore generale ha proposto un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 665, comma 4, c.p.p.: poiché l'istanza era stata depositata il 10 febbraio 2026, dopo che era divenuta irrevocabile la sentenza della Corte d'appello, la competenza esecutiva spettava a quest'ultima. La difesa ha sostenuto che la competenza dovesse individuarsi secondo una valutazione sostanzialistica e non meramente formalistica.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, alla data di presentazione dell'istanza, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo era la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 21 ottobre 2025, irrevocabile il 30 gennaio 2026. Tale sentenza aveva escluso l'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 7, c.p., realizzando una riforma sostanziale e non una mera modifica della pena. In applicazione dell'art. 665, commi 2 e 4, c.p.p., la competenza a decidere sull'istanza spettava quindi alla Corte d'appello. L'ordinanza del Tribunale è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Brescia. La decisione non ha definito nel merito la richiesta di continuazione.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 2, c.p.p.

    Quando è proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competete il giudice di appello

    La competenza esecutiva resta al giudice di primo grado quando la decisione di appello è stata confermata o riformata soltanto quanto a pena, misure di sicurezza o statuizioni civili; spetta invece al giudice di appello quando la riforma incide su altri profili, come l'esclusione di un'aggravante.

  • art. 665, comma 4, c.p.p.

    Se l'esecuzione concerne più provvedimento emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo

    Quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti di giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso quello divenuto irrevocabile per ultimo; nel caso deciso, il provvedimento successivo era la sentenza d'appello che aveva escluso un'aggravante.

  • art. 671 c.p.p.

    Nel caso di specie il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data di presentazione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. -ovvero quella del 10 febbraio 2026- è la sentenza n. 1402/2025 emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 21 ottobre 2025 ed irrevocabile in data 30 gennaio 2026.

    La competenza va determinata con riferimento ai provvedimenti irrevocabili alla data in cui è presentata l'istanza di riconoscimento della continuazione.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Con la sentenza citata, la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato l'impugnata sentenza escludendo l'aggrav2e di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; escludendo una delle circostanze aggravanti contestate all'imputato la Corte di appello ha operato una riforma sostanziale.

    L'esclusione di una circostanza aggravante da parte del giudice d'appello costituisce una riforma sostanziale, rilevante per l'attribuzione della competenza esecutiva ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p.

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza si determina individuando il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data di presentazione dell'istanza.
  • Ai fini dell'art. 665, comma 2, c.p.p., l'esclusione in appello di una circostanza aggravante integra una riforma sostanziale e radica la competenza esecutiva presso il giudice d'appello; non costituisce una mera modifica della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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