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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2753/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduce la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria, contestando la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Iaquinta Domenico, la portata delle intercettazioni e delle attività di osservazione, nonché l'assenza di prova di un inserimento stabile e di un apporto dinamico e funzionale dell'indagato nella consorteria di Petilia Policastro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistano profili di illogicità evidente nella motivazione del Tribunale del riesame, che aveva richiamato una pluralità di indizi (dichiarazioni del collaboratore, intercettazioni, osservazioni di polizia giudiziaria, video e contesto storico-giudiziario locale) e li aveva letti in modo unitario e congruente per ritenere la sussistenza della gravità indiziaria relativa alla partecipazione associativa. La Corte ha inoltre richiamato il proprio limite a sindacare questioni di merito e valutazioni fattuali. Per legge ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata richiedendo la valutazione della "partecipazione" come inserimento stabile e organico nella struttura mafiosa; il Tribunale ha ritenuto che più indicatori fattuali, letti unitariamente, possano far desumere tale partecipazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti dell'inammissibilità e alla condanna alle spese; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità in ordine a valutazioni di merito e di fatto

  • Sez. U, sent. n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la condotta di partecipazione mafiosa può essere desunta da molteplici indicatori fattuali purché letti in modo unitario e con regole di esperienza

  • Sez. 5, sent. n. 48286 del 12/07/2016 (Cigliola)

    Citata per il principio secondo cui conversazioni in cui si parla di un soggetto, pur in sua assenza, possono costituire fonte di prova della colpevolezza senza necessità di immediati riscontri

  • art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione quando la misura cautelare non viene revocata; la Corte ordina gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sindaca le valutazioni di merito e non può riesaminare lo "spessore" degli indizi o riformulare una diversa ricostruzione fattuale; l'impugnazione deve dunque evidenziare illogicità manifeste o vizi giuridici.
  • Per la misura cautelare nei reati di tipo mafioso la gravità indiziaria può essere desunta da un complesso di elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, osservazioni, contesto storico-giudiziario) purché letti in modo unitario e con adeguate regole di esperienza.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia vanno valutate in relazione alla loro attendibilità e alla attualità dei fatti riferiti; tuttavia, se integrate da altri elementi investigativi, possono contribuire significativamente alla gravità indiziaria.
  • Intercettazioni in cui terzi menzionano un soggetto possono avere valore probatorio anche se il soggetto non partecipa direttamente alla conversazione, quando il contenuto dimostri conoscenza consapevole delle dinamiche del gruppo criminoso.
  • La difesa che invochi carenze motivazionali deve non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione, ma indicare specifici profili di illogicità evidente o violazioni di diritto che consentano la sindacabilità in sede di legittimità.
  • Il giudice di merito deve evitare una valutazione "atomistica" degli indizi e motivare come i singoli elementi, considerati nel loro complesso, consentano di ritenere provata almeno la gravità indiziaria per l'adozione di misure cautelari.

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