Cassazione Penale, Ordinanza n. 02483/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per furto aggravato confermata in appello. L'imputata, già condannata dal Tribunale a mesi sette di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo tre censure: violazione di legge in ordine al riconoscimento della responsabilità penale; vizio di motivazione sulla ritenuta colpevolezza; erronea applicazione dell'aggravante ex art. 625 n. 2 c.p. La Corte rileva che i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già svolte in secondo grado e già motivate negativamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non dedotte in modo consentito in sede di legittimità, perché non articolavano una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata ma riproducevano i motivi già proposti in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, contestato nel caso concreto insieme all'aggravante
art. 625 n. 2 c.p.
aggravante del furto ritenuta sussistente e confermata dalla Corte territoriale
art. 581 c.p.p.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a pena di inammissibilità
art. 591 c.p.p.
l'inosservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione comporta inammissibilità
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
richiamata come precedente sul dovere di critica argomentata dell'impugnazione
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
richiamata per il principio di inammissibilità del ricorso che riproduce i motivi d'appello senza confronto con la sentenza impugnata
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
richiamata nello stesso senso sulla necessità di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
richiamata sul carattere inammissibile delle doglianze generiche e reiterative
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata, con puntuale confronto con le ragioni poste a base della sentenza.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre le medesime censure già dedotte in appello e già disattese, senza evidenziare errori di diritto o specifiche aporie logiche della motivazione d'appello.
- La deduzione generica di vizi di motivazione o violazioni di legge non è sufficiente se non individua in modo preciso i passaggi della sentenza impugnata oggetto di censura.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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