Sentenza n. 164/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza n. 437/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pisa, sez. Lavoro, il 5/8/2024 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 1177/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, sez. Lavoro, n. 437/2024, relativa al pagamento della retribuzione professionale docente e delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pisa, sez. Lavoro, n. 437/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docente prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e condannato il Ministero al pagamento di euro 632,97, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché delle spese di lite. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto il pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, verificando la notifica della sentenza al Ministero, il decorso inutilmente del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della pronuncia. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di conformarsi integralmente alla sentenza del Tribunale di Pisa entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. In ragione del ritardo già maturato nel pagamento, ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., stabilendo che decorra dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale è ammissibile procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso infruttuoso ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la retribuzione professionale docente riconosciuta dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale notificato all’amministrazione è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di una sentenza definitiva non eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine perentorio, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione di una condanna pecuniaria può giustificare la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
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