Cassazione Penale, Sentenza n. 4172/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 22/12/2021 che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado riconoscendo la responsabilità della Beltrame per i reati indicati nei capi 1 e 2 (furto in abitazione e concorso), riducendo la pena e riconoscendo attenuanti generiche. La ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione nella valutazione della responsabilità per il capo 1, sostenendo che le prove non dimostravano atti idonei e univoci diretti all'introduzione nell'abitazione (si sarebbe limitata a stazionare in atteggiamento sospetto e non vi erano segni di effrazione); (2) vizio di motivazione nell'applicazione della recidiva facoltativa, lamentando che i precedenti penali erano avvenuti oltre dieci anni prima e dunque non rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato adeguatamente la decisione: la condotta della Beltrame (assenza di altra ragione per trovarsi nel pianerottolo, possesso di arnesi atti allo scasso, oscuramento della visuale dallo spioncino, fuga alla vista del proprietario) giustificava la valutazione di atti idonei diretti all'introduzione nell'abitazione; la recidiva facoltativa è stata motivata correttamente considerando che l'ultima condanna era divenuta definitiva nel febbraio 2020 e i reati qui contestati erano stati commessi nell'agosto 2020, dimostrando la mancata efficacia deterrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Fondamento del concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la partecipazione della Beltrame insieme ad altri nel medesimo evento criminoso.
art. 112, comma 1, n. 4 c.p.
Aggravante soggettiva collegata alla condotta contestata; citata nel capo 1 come parte della contestazione originaria (valutata nei gradi di merito).
art. 56 c.p.
Configurazione del tentativo di reato (reato tentato) per le condotte non riuscite nell'intento di introdursi nell'abitazione.
art. 624-bis c.p.
Norma che incrimina il furto in abitazione; principio normativo alla base delle imputazioni (capo 1 e capo 2) per il furto commesso in abitazione o tentato.
art. 625, comma 1, n. 5 c.p.
Aggravante prevista dal codice penale riferita a specifiche modalità o condizioni del reato di furto; applicata/valutata nei gradi di merito in relazione alle modalità contestate.
art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Aggravante che era stata esclusa già in primo grado (citata nel provvedimento), quindi rilevante nel quadro delle qualificazioni giuridiche valutate dai giudici.
art. 616 c.p.p.
Dispositivo che autorizza l'imposizione dell'onere a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; applicato per disporre il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dai giudici in relazione ai criteri di imposizione dell'onere a carico del ricorrente; usata come riferimento per valutare la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi probatori: la semplice richiesta di diversa valutazione dei fatti non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- Per l'applicazione della recidiva facoltativa è richiesta motivazione specifica: il giudice deve valutare non solo l'esistenza di precedenti, ma anche la loro attinenza temporale, la natura e l'omogeneità dei reati, la loro offensività e se la reiterazione dimostri una concreta pericolosità sociale; una motivazione che evidenzi la mancata efficacia deterrente di precedenti recenti può legittimare l'applicazione della recidiva.
- Segni indiziari concatenati (possesso di arnesi da scasso, presenza in luogo non giustificata, comportamento volto a occultare la visuale dallo spioncino, fuga alla vista del proprietario) possono costituire base sufficiente per ritenere atti idonei diretti all'introduzione nell'abitazione e giustificare la responsabilità per furto o tentativo di furto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione dell'onere verso la Cassa delle Ammende se sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione (art. 616 c.p.p.).
- Le contestazioni formali sul vizio di motivazione devono dimostrare una trasposizione errata, inesatta o contraddittoria del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito; è insufficiente mostrare semplicemente una diversa interpretazione possibile.
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