Cassazione Civile, Ordinanza n. 12933/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ritiene quindi superfluo esaminare i quattro motivi di ricorso e assorbite le ulteriori questioni, comprese quelle sul contraddittorio. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa dalla ricorrente nei confronti di un debitore poi deceduto, il giudice dell'esecuzione ha emesso un provvedimento relativo all'indennità dovuta dai terzi occupanti degli immobili pignorati. La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro tale provvedimento, ma il Tribunale di Siena ha rigettato l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha impugnato la sentenza di rigetto con quattro motivi; tuttavia la Corte non entra nel merito dei motivi perché rileva che il ricorso non contiene un'esposizione sommaria dei fatti idonea a soddisfare il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non essendo chiariti adeguatamente le parti, l'oggetto, le vicende del processo esecutivo e il contenuto del provvedimento impugnato. La Corte osserva inoltre che tali lacune non possono essere colmate con le memorie successive.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
indica il rimedio azionato dalla ricorrente contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
il ricorso per cassazione è inammissibile se non consente alla Corte di avere una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali senza ricorrere ad altre fonti
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie
art. 86 c.p.c.
consente alla ricorrente, avvocata, di stare in giudizio personalmente
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale e non meramente formale: deve permettere alla Corte di comprendere compiutamente la controversia sostanziale e processuale senza integrare la ricostruzione tramite altri atti o la sentenza impugnata.
- Per soddisfare l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. il ricorso deve indicare, almeno in sintesi, pretese e difese delle parti, presupposti di fatto e ragioni di diritto, svolgimento del processo e contenuto della decisione impugnata.
- Se il ricorso è radicalmente inammissibile, la Corte può definirlo immediatamente senza disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti necessari non evocati, quando tale attività sarebbe inutile rispetto all'esito del giudizio.
- Le lacune dell'esposizione dei fatti non possono essere sanate mediante le memorie depositate nel giudizio di cassazione.
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