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Sentenza

Sentenza n. 11995/2026 - Roma, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5855/2025 pubblicata il 14.10.2025.

Giustizia amministrativa202603329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento della Provincia di Crotone all'obbligo di eseguire la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5855/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva condannato la Provincia di Crotone al pagamento di euro 153.351,00, oltre agli accessori, nonché delle spese di lite pari a euro 804,00 per esborsi ed euro 9.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte d'Appello aveva precisato che la somma risarcitoria era già stata liquidata con l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del Tribunale di Roma, non impugnata, e che su tale ordinanza si era formato il giudicato, con debenza dei soli interessi legali dalla pubblicazione del 23 novembre 2017. La sentenza d'appello è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva alla Provincia il 15 ottobre 2025. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, la quale, rimasta non costituita, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento o di altre ragioni ostative all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza del giudicato, notificazione della decisione in forma esecutiva e mancata esecuzione dell'obbligo di pagamento. Ha ordinato alla Provincia di Crotone di corrispondere entro 45 giorni dalla comunicazione della sentenza euro 153.351,00, oltre agli accessori indicati nella sentenza ottemperanda, nonché euro 804,00 per esborsi ed euro 9.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Il Collegio ha chiarito che nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi e le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione della pronuncia e agli atti accessori. Non sono invece riconoscibili le spese di precetto né quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, poiché il creditore può scegliere tra esecuzione civile e ottemperanza, ma non può trasferire nel giudizio di ottemperanza i costi derivanti dalla diversa via esecutiva prescelta. È stata riservata, in caso di ulteriore inottemperanza e su impulso della parte, la nomina di un commissario ad acta. La Provincia è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; ricorrendone i presupposti, il giudice ordina all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può riservare la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 186-quater c.p.c.

    L'ordinanza anticipatoria del Tribunale di Roma, non impugnata, aveva liquidato la somma dovuta; secondo la sentenza ottemperanda, su tale pronuncia si era formato il giudicato quanto alla domanda risarcitoria.

  • artt. 474 e ss. c.p.c.

    Riguardano il procedimento di esecuzione forzata civile; le relative spese di precetto o di procedure esecutive non satisfattive non sono trasferibili nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale sia passato in giudicato, sia stato portato a conoscenza dell'amministrazione in forma esecutiva e l'amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative.
  • In presenza di un giudicato civile recante una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione debitrice il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato, anche quando l'amministrazione non si sia costituita e non abbia fornito chiarimenti sull'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti, oltre alle somme e agli interessi risultanti dal giudicato, gli oneri accessori funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione della pronuncia e agli atti direttamente connessi alla sua esecuzione.
  • Le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive non sono dovute in sede di ottemperanza, perché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza e non sono funzionali alla sua introduzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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