Sentenza del 16/01/2020 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'IRAP per €11.606 versata per gli anni 2013 e 2014, sostenendo di non essere soggetto all'imposta perché esercitava la professione senza autonoma organizzazione: principale apporto della propria opera, assenza di dipendenti, uso di beni strumentali minimali (computer, fotocamera, autoveicolo) e ricorso solo occasionale a collaboratori esterni (perizie per autorità giudiziaria). L'Agenzia contestava l'esenzione ritenendo sussistente un'autonoma organizzazione sulla base di quote di ammortamento, compensi e spese rilevate e di collaboratori esterni non occasionali.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso di primo grado ritenendo provata l'assenza di autonoma organizzazione: i beni e le spese risultano minimali e indispensabili all'attività, non vi sono lavoratori dipendenti e i compensi a terzi sono riconducibili a incarichi conferiti dal Giudice e non a collaboratori organizzati e controllati dal medico legale. L'appello dell'Agenzia è stato respinto; la sentenza di primo grado è stata confermata e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado (liquidate in €1.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
d.lgs. 446/1997, art. 2
L'art. 2 disciplina l'ambito soggettivo dell'IRAP; la Commissione ha interpretato la norma nel senso che il professionista è assoggettabile all'IRAP solo se l'attività è svolta con autonoma organizzazione; in caso contrario è esente, onere della prova a carico del contribuente per dimostrare l'esenzione e legittimità del rimborso.
D.Lgs. 546/1992, art. 23
Richiamato in relazione alla costituzione in appello; la giurisprudenza richiamata ammette la costituzione in udienza dell'appellato anche senza rispetto formale dei termini, per tutela del diritto di difesa.
Corte Costituzionale, sent. n. 156/2001
Richiamata quale precedente di riferimento per la distinzione tra attività professionale con autonoma organizzazione e senza; influisce sull'applicazione dell'IRAP ai professionisti.
Corte di Cassazione (es. ord. n. 2585/2019; sent. n. 9214/2007; n. 12108/2009)
Giurisprudenza richiamata per due aspetti: (1) ammissibilità della costituzione in udienza per garantire la difesa; (2) criteri interpretativi e applicativi sul concetto di autonoma organizzazione del professionista alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- L'IRAP si applica al professionista solo se l'attività è esercitata con autonoma organizzazione; la presenza di beni strumentali minimi e l'assenza di dipendenti possono escludere l'autonoma organizzazione.
- È onere del contribuente dimostrare l'esenzione dall'IRAP e la legittimità del rimborso richiesto; occorre documentare compensi, costi, ammortamenti e l'effettiva mancanza di un'organizzazione autonoma.
- Compensi pagati a terzi nominati dal Giudice per perizie non sono automaticamente indice di autonoma organizzazione del medico legale, poiché tali collaboratori sono riferibili all'autorità che li nomina e non al professionista.
- Ammortamenti e beni strumentali di importo irrisorio o strettamente funzionali all'attività non costituiscono di per sé autonoma organizzazione.
- In sede processuale tributaria è possibile la costituzione tardiva in appello in udienza; l'eventuale mancato rispetto formale dei termini non comporta automaticamente inammissibilità, per la tutela del diritto di difesa.
- La valutazione sulla sussistenza di autonoma organizzazione è fattuale e richiede l'esame complessivo di tutte le componenti (personale, beni, modalità di svolgimento, controllo e coordinamento dei terzi).
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