Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10086/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/10/2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'applicazione della custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione: il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il consistente lasso di tempo trascorso dai fatti (contestati fino a giugno 2014, oltre 10 anni), il fatto che l'imputato è stato per lo più libero nel periodo successivo e che non erano state applicate misure cautelari neppure dopo la precedente condanna del 13/6/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto ai motivi esposti, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha effettuato il corretto esame delle esigenze cautelari alla luce dell'art. 275, comma 1-bis, c.p.p., non ha motivato adeguatamente sulla rilevanza del tempo intercorso e non si è confrontato con elementi sopravvenuti (mancata richiesta di misure dopo la sentenza del 2016, percorso processuale senza altri elementi negativi). Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Palermo per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    reato di associazione di tipo mafioso

    Norma sostanziale contestata al ricorrente; la condanna per tale reato costituisce elemento rilevante ma non elimina l'obbligo di verificare l'attualitaà delle esigenze cautelari

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    presunzione di pericolosità per determinati reati

    Prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per taluni reati, ma la presunzione puo´ essere superata da elementi che dimostrino l'inattualità del pericolo; non deve essere applicata automaticamente senza valutare il contesto concreto

  • art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    esame delle esigenze cautelari contestualmente alla sentenza di condanna

    Impone al giudice, all'atto della condanna o in sua prossimità, di valutare le esigenze cautelari tenendo conto dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti; obbliga a verificare specifiche, concrete e attuali esigenze cautelari

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    presupposti per le esigenze cautelari

    Indicano le tipologie di esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione e di inquinamento delle prove) che devono essere concretamente valutate

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    riforma legge 16 aprile 2015 n.47

    Ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo, richiedendo che il rischio di commissione di nuovi reati sia concreto e attuale e quindi che il tempo trascorso possa incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari

  • legge 16 aprile 2015 n. 47

    modifiche al codice di procedura penale in tema di misure cautelari

    Ha reso più stringente la valutazione dell'attualità del pericolo e ha rafforzato l'incidenza del tempo trascorso e di elementi sopravvenuti nella valutazione cautelare

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    competenza per il nuovo esame

    Indica la competenza del Tribunale per il nuovo giudizio di riesame cui la Cassazione rinvia la decisione

Massime di principio

  • Quando la custodia cautelare segue una sentenza di condanna, il giudice deve applicare i criteri dell'art. 275, comma 1-bis, c.p.p.: valutare l'esito del procedimento, le modalità del fatto e gli elementi sopravvenuti, non limitandosi alla sola presunzione ex art. 275, comma 3.
  • La presunzione di pericolosità prevista per i reati di mafia non opera automaticamente e può essere superata se emerge l'inattualità del pericolo, ad es. per il lungo tempo trascorso senza comportamenti sintomatici di persistenza nell'associazione.
  • Il cosiddetto 'tempo silente' (lunga distanza temporale dai fatti) rileva e deve essere motivatamente valutato dal giudice: se non sono presenti elementi di continuità o condotte recenti funzionali all'associazione, il tempo trascorso puo contribuire a escludere le esigenze cautelari.
  • Il giudice del riesame/dei provvedimenti cautelari ha l'obbligo di confrontarsi esplicitamente con gli elementi posti dalla difesa (es. assenza di misure restrittive successive, percorso processuale privo di nuovi elementi negativi) e di motivare in modo puntuale la persistenza della pericolosità.
  • L'omissione del richiamo e dell'applicazione degli specifici criteri di valutazione (art. 275, comma 1-bis) o la mancata motivazione sul tempo intercorso costituiscono profili idonei all'annullamento del provvedimento cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.