Cassazione Penale, Sentenza n. 13546/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/07/2022 del Tribunale della Libertà di Trieste che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP del 07/03/2022 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per reati connessi a sostanze stupefacenti (artt. 110 c.p., 73 co.1 e 80 co.2 DPR 309/1990). Il ricorrente deduce un malgoverno degli artt. 274 lett. c) e 275-bis c.p.p. e un vizio di motivazione manifestamente illogica circa le esigenze cautelari special-preventive: contesta che la custodia sia stata ritenuta necessaria nonostante la sua spontanea costituzione in carcere, le ammissioni, la propria incensuratezza, il contesto familiare (abitazione, moglie e figli) e l'assenza di elementi che dimostrino il proseguimento dell'attività delittuosa dopo febbraio 2022; chiede la sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la legittimità della decisione di merito ritenendo comprovata la sussistenza di gravi indizi: il Megna è accusato di aver ricevuto in concorso 20 kg di cocaina come partita "di prova" in vista di una più ampia cessione (circa 300 kg) nell'ambito di un traffico internazionale gestito da un cartello colombiano (importazioni per oltre 4 tonnellate). Il Tribunale ha motivato la necessità della custodia con più elementi: la gravità e complessità del fatto, l'importanza del ruolo del ricorrente nell'organizzazione (pianificazione di ulteriori acquisti), le sue precarie condizioni economiche, la valutazione che la spontanea costituzione fosse per opportunismo e la scarsa collaborazione investigativa. La Corte di cassazione ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (art. 606, lett. e) c.p.p.): è sindacabile solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione nel merito degli elementi indizianti. Non ravvisandosi illogicità manifesta, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso; impiego della disposizione per la trattazione del procedimento.
artt. 110 cod. pen.; art. 73, comma 1; art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Norme penali che definiscono i delitti contestati (concorso nel reato e specifiche fattispecie di traffico di stupefacenti) e giustificano la gravità dell'imputazione utilizzata per motivare la custodia cautelare.
art. 274, lett. c) e art. 275-bis cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente come presunto vizio di "malgoverno"; tuttavia la Corte ha ritenuto che le censure non dimostrassero la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, come richiesto per un sindacato in cassazione.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Principio processuale richiamato dalla Corte: il controllo di legittimità è limitato a vizi quali mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una nuova valutazione nel merito degli elementi indiziari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: occorre dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione; una diversa, seppur plausibile, valutazione dei fatti non basta.
- La gravità del fatto, il ruolo attribuito all'imputato nell'organizzazione, la prova di pianificazioni di ulteriori acquisti e i legami con cartelli internazionali costituiscono elementi forti per ritenere attuale il pericolo di recidiva e giustificare misure custodiali.
- La spontanea costituzione in carcere non è automaticamente attenuante: può essere interpretata come mossa opportunistica se non accompagnata da collaborazione effettiva con le indagini.
- Per ottenere la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari (eventualmente con braccialetto elettronico) bisogna confutare nei fatti e con argomentazioni mirate le ragioni concrete che il giudice ha indicato come ostative alle misure alternative.
- Un ricorso generico che non affronta criticamente i punti centrali della motivazione di merito è a rischio di inammissibilità; è essenziale contestare specificamente le argomentazioni chiave del giudice di merito.
- La vicinanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura cautelare (qui meno di quattro mesi) è elemento che rafforza l'attualità delle esigenze cautelari.
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