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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.73 del 30 gennaio 2025 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202500582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., al giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Pescara, notificata in forma esecutiva e divenuta definitiva. Tale sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00, da utilizzare mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e il decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza del Ministero al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente euro 1.000,00, da utilizzare ai fini dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. Il termine per adempiere è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico dell'Amministrazione e liquidate con separato decreto. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00, oltre accessori, per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è indicato come presupposto temporale per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la finalità di aggiornamento e formazione del docente cui deve essere destinata la somma riconosciuta mediante la carta elettronica.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una sentenza civile definitiva notificata in forma esecutiva integra un inadempimento suscettibile di essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nei presupposti previsti dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei suoi poteri al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione.
  • Quando il giudicato riconosce a un docente il beneficio della carta elettronica per gli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, l'amministrazione deve assicurare l'attribuzione dell'importo riconosciuto mediante la carta elettronica, con corresponsione di interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l'amministrazione non dimostri di avere dato esecuzione al giudicato; le spese eventualmente spettanti al commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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